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Sentenza

Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto di prestazione di servizi” – Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo – Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo.
Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto di prestazione di servizi” – Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo – Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo.
L'art. 7, punto 1 Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione. Ai sensi dell'art. 7 punto 1 Lett.B secondo trattino un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi». Qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di questa norma, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell'azione di regresso tra i condebitori.
Cfr EU:C:2016:40, 559 e 763 nella rassegne del 22/7 e 15/10/16.
Avv. Antonino Sugamele

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