Nozioni di “Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” e di “base di servizio”– Personale di volo.
L'art. 19 punto 2 Lett. a) Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile). La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività».
Nei contratti di lavoro il dipendente è la parte più debole che, perciò, deve essere maggiormente tutelata. Per raggiungere questi obiettivi, in base a tali norme il lavoratore può adire il foro che considera più vicino ai suoi interessi: quello ove il datore di lavoro ha il suo domicilio o quello del luogo in cui svolge abitualmente la propria attività. Per determinarlo il giudice si affida ad una serie d'indizi, tra cui nella fattispecie la nozione di base di servizio. Si precisa che, nel nostro caso, si deve tenere conto della degli aerei, luogo in cui si svolge prevalentemente l'attività del dipendente, poiché la compagnia datrice può battere una bandiera diversa da quella dello stato ove ha sede la base (EU:C:2015:574, 2012:491 e 2011:151).
28-10-2017 16:17
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