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Sentenza

Nozione di “licenziamento” – Assimilazione ai licenziamenti delle “cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro” – Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali.
Nozione di “licenziamento” – Assimilazione ai licenziamenti delle “cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro” – Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali.
EU:C:2017:708, C-149/16
21 SETTEMBRE 2017
Gli artt. 1 §.1 e 2 Direttiva 98/59/CE (licenziamenti collettivi) devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui all'art. 2 qualora preveda di effettuare, a sfavore dei lavoratori, una modifica unilaterale delle condizioni salariali che, in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, comporta la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1 §.1, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

La prassi costante comprende nella nozione di licenziamento collettivo ogni modifica unilaterale da parte del datore delle condizioni essenziali del lavoro (nella fattispecie  i mutamenti riguardavano lo stipendio ed i premi di anzianità), per ragioni non inerenti al dipendente. Avrebbe dovuto perciò consultare le rappresentanze sindacali prima di procedere a queste variazioni (EU:C:2009:533).

Sullo stesso tema si veda l'odierna EU:C:2017:711, C-429/16.
Avv. Antonino Sugamele

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