Nozione di comunicazione al pubblico –Vendita di un lettore multimediale – Estensioni (“add-ons”) – Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo.
La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'art. 3 §.1 Direttiva 2001/29/CE deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tale diritto. Le disposizioni dell'art. 5, §§. 1 e 5, devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un'opera tutelata dal diritto d'autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore non soddisfano i requisiti indicati nelle stesse.
Le estensioni tecnologiche del lettore «filmspeler» sono atti di comunicazione al pubblico perché il produttore intenzionalmente e coscientemente consente l'accesso illegale a materiale coperto dal copyright, per ricavarne un profitto, pregiudicando ingiustamente così gli interessi legittimi dei titolari del diritto, giacché ne deriva una riduzione delle transazioni legali relative a dette opere protette e quindi dei loro ricavi (EU:C:2016:664, 379 e 418 nella rassegna del 10/6/16).
01-05-2017 13:09
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