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Sentenza

Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
SEZIONI UNITE
14 SETTEMBRE 2016, N. 18121
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE.
Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO.
Appello innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 Cpc - Rimedi - “Translatio iudicii” - Ammissibilità - Fondamento.
• La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.
• L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 Cpc non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.

• Con riferimento al primo principio di diritto le Sezioni unite fanno proprio quanto già stabilito da Cass. Sez. 3, Sentenza 23420/2014: qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 Cpc, il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di “vocatio in ius”, sia insufficiente.

Risulta superata l'opposta linea enunciata da Cass. Sez. 3, Sentenza 21977/2011: la notifica dell'impugnazione non può essere frazionata in più atti, ancorché notificati entro i termini di decadenza fissati dalla legge. Pertanto, ricorrendo tale eventualità, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre avere riguardo alla esaustività complessiva del primo ricorso notificato (indipendentemente dall'atto integrativo, che è privo di efficacia sanante). Ne consegue che la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

• Con riferimento al secondo principio, le sezioni unite aderiscono all'indirizzo minoritario espresso da  Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza 11969/2015: qualora il giudice d'appello, incompetente per territorio, abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo, ai sensi dell'art. 50 Cpc, facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione, in quanto comunque proposta ad organo egualmente giudicante in secondo grado, la causa, all'esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata al giudice d'appello competente.
Viene, pertanto, superato l'opposta interpretazione che aveva formato oggetto dei seguenti pronunciati:
a) Sez. 1, Sentenza 26375/2011: nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'assunto secondo cui la regola d'individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato a essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la normativa in parola assolve a uno scopo simile, sul piano funzionale, a quello che ha la disciplina dell'individuazione del giudice competente in primo grado, l'una e l'altra afferendo a regole che stabiliscono davanti a quale giudice debba svolgersi un determinato processo civile, tuttavia non è possibile ravvisare tra le due fattispecie una stessa “ratio” sufficiente, quindi, a giustificare l'estensione analogica anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima. Ne deriva che l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve, pertanto, dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato dall'art. 341 Cpc (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte d'appello, invece di limitarsi a dichiarare inammissibile l'appello, aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore del tribunale, a decidere il gravame avverso una sentenza del giudice di pace, e ha escluso la conversione del ricorso per cassazione, con cui si era dedotta la nullità della sentenza per vizio “in procedendo”, in regolamento di competenza).
b) Sez. 6 - 3, Sentenza 22321/2015: in tema di impugnazioni, l'appello erroneamente indirizzato ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza, adoperata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, sicché non è riconducibile all'art. 50 Cpc e alla regola della “translatio judicii”, ponendosi l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito ma alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge dall'art. 341 Cpc (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto l'affrancazione di un fondo enfiteutico, di competenza del giudice ordinario, la sentenza di primo grado era stata impugnata dinanzi alla sezione specializzata agraria della corte d'appello).
Avv. Antonino Sugamele

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