Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Norme in materia pensionistica – diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei contributi obbligatori, dei contributi di disoccupazione e dei contributi per integrazione salariale, anche oltre il limite del quinquennio, sempre che, nell’uno e nell’altro caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione al minimo – illegittimità costituzionale parziale.
Norme in materia pensionistica – diritto alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei contributi obbligatori, dei contributi di disoccupazione e dei contributi per integrazione salariale, anche oltre il limite del quinquennio, sempre che, nell’uno e nell’altro caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari per l’integrazione al minimo – illegittimità costituzionale parziale.
L'art. 3, co. 8, della legge n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.

In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 264/1994: posta la discrezionalità del legislatore nell'operare scelte in ordine alla individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, risulta palesemente contrario al principio di razionalità – implicante l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità – che dall'applicazione del meccanismo previsto dal nostro sistema previdenziale per la determinazione di tale retribuzione, il quale stabilisce che questa sia costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite durante il rapporto di lavoro (oppure corrispondenti o a periodi riconosciuti figurativamente o a eventuale contribuzione volontaria), risultante – per una presunzione di maggior favore verso il lavoratore – dal solo ultimo periodo lavorativo di 260 settimane, consegua, nel caso in cui in tale lasso di tempo debbano venire ricompresi periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore alla contribuzione precedente (e non utili per l'anzianità contributiva minima) una diminuzione del trattamento pensionistico del soggetto rispetto a quello che gli sarebbe spettato se non avesse dovuto effettuare dette diverse contribuzioni. Il verificarsi di una tale eventualità, infatti, oltre che irragionevole e ingiusto, incide sul principio di proporzionalità tra pensione e quantità e qualità di lavoro prestato e sulla garanzia previdenziale, di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 38, Cost. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 3, co. 8, della legge n. 297/1982, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza