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Sentenza

Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell’Unione Europea.
Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell’Unione Europea.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.
Nella sostanza, principio già affermato.

Con diversità di accenti e modulazioni, si vedano:
i) Sez. U, Sentenza 16886/2013: la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale. Ne consegue che il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia del Lussemburgo, non configurando una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione di detto Consiglio.
ii) Sez. U, Sentenza 3915/2016: in tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo della Corte di cassazione sul rispetto del limite esterno della giurisdizione non include la verifica di conformità della decisione al diritto dell'Unione europea, fatta salva l'ipotesi “estrema” in cui la decisione contrasti con quelle della Corte di giustizia sì da precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale; questa ipotesi non ricorre nella decisione del Consiglio di Stato che, giudicando sull'esclusione amministrativa degli ingegneri dalla direzione dei lavori su immobili di pregio storico e artistico riservata agli architetti, abbia negato la sussistenza di una “discriminazione alla rovescia” in danno degli ingegneri italiani, giacché tale decisione non contiene un aprioristico diniego di giurisdizione ed è assunta alla luce delle pronunce della Corte di giustizia (ordinanza 5 aprile 2004, C-3/02, e sentenza 21 febbraio 2013, C-111/12).
Avv. Antonino Sugamele

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