Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Lo Stato deve ottemperare rapidamente alle sentenze: difficile quantificare l’indennizzo dopo la demolizione.
Lo Stato deve ottemperare rapidamente alle sentenze: difficile quantificare l’indennizzo dopo la demolizione.
SEZZ. I E V CASI VASALIADOU C. GRECIA E STAMOVA C. BULGARIA
6 APRILE E 19 GENNAIO 2017, RICC.32884/09 E 8725/07
Sono due casi analoghi: nel primo non ha potuto espropriare un terreno da destinare all'orticultura perché dopo 5 anni la PA non aveva ottemperato alla sentenza a lui favorevole. Stessa cosa nel secondo caso in cui era impossibile ottenere il bene oggetto di una procedura di privatizzazione (3 sentenze favorevoli) perché demolito ed il ricorrente fu pure condannato a rifondere le spese di lite alla PA.
Violati gli artt. 6 (primo caso) ed 1 protocollo 1 da solo ed in combinato con l'art.13 (secondo: assenza di rimedi per far valere i diritti alla rapida ottemperanza ed all'indennizzo per detti ritardi). Infatti la P.A. aveva l'onere di ottemperare in tempi ragionevoli agli ordini giudiziari nel rispetto dell'equo processo (Buyan ed altri c. Grecia del 3/7/12 e Prodan c. Moldavia del 2004). Nel secondo caso sono stati lesi i diritti economici del ricorrente che ha dovuto sostenere altre spese per non poter godere del bene distrutto e senza essere indennizzato, essendo irrilevante la sua fatiscenza e che sarebbe stato comunque demolito. Era difficile, perciò, se non impossibile quantificare i danni subiti dall'interessato dato che il bene era divenuto inesistente. Infatti si devono considerare molteplici fattori per calcolarli: le perdite passate e future, l'aleatorietà delle sorti dell'attività, il grado di incertezza sulla sua produttività, nel caso dell'avvenuto acquisto, i rischi connessi allo svolgimento di un'attività commerciale, sì che è da disattendere la precedente valutazione delle Corti interne liquidando, perciò, il danno in via equitativa tenendo conto  (Dimitar Yanakiev c. Bulgaria n. 2 del 31/3/16 e Nagmetov c. Russia [GC] del 30/3/17): riconosciuto un risarcimento complessivo di circa €.33000. L'esclusione del risarcimento per la perdita del profitto, dovuta ad un illecito della P.A., è poi incompatibile col diritto dell'UE (EU:C:1996:79).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza