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Sentenza

Litispendenza – Giudice precedentemente adito  – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva.
Litispendenza – Giudice precedentemente adito – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva.
Gli artt. 27 §.1  e 30, punto 1 Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi dell'art. 30, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.
I due procedimenti (ATP e merito) sono autonomi tra loro, esistendo una netta cesura tra gli stessi e, del resto, la nozione di «atto equivalente» a una domanda giudiziale, implica che l'istanza «che dà luogo a un procedimento probatorio non può, ai fini di valutare una situazione di litispendenza e di individuare il giudice adito in precedenza ai sensi dell'art. 27 §.1, essere considerata anche la domanda giudiziale che dà luogo al procedimento di merito». Tale esegesi sarebbe incompatibile con la ratio dell'art. 30: identificare in modo semplice e autonomo la data in cui un giudice si ritiene adito (EU:C:2015:722 nella rassegna del 23/10/15). Nella fattispecie il proprietario di uno yacht in Francia aveva richiesto una perizia giudiziaria e poi esperito un'azione d'indennizzo per avaria contro il produttore ed il distributore del mezzo ed altri, ignorando la clausola compromissoria che attribuiva la giurisdizione alla Germania.
Avv. Antonino Sugamele

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