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Sentenza

Le Sezioni Unite affrontano i temi dei requisiti formali e sostanziali della procura.
Le Sezioni Unite affrontano i temi dei requisiti formali e sostanziali della procura. "L'avvocato mi rappresenti e difenda" è una formula sufficiente.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 6 dicembre 2016 – 5 maggio 2017, n. 10937
Presidente Canzio – Relatore Frasca

Fatti della causa

1. G.A. "anche nella qualità di legale rappresentante di Style s.p.a." e la stessa società in persona di esso come legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, contro la Procura Generale Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e la Procura Generale presso la Corte dei Conti, avverso la sentenza del 10 settembre 2014, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello, per la Regione Siciliana ha provveduto in grado di appello sulla sentenza n. 975 del 2013, emessa in primo grado dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
2. La vicenda cui si riferisce la sentenza impugnata trae origine dal procedimento di responsabilità contabile, avviato dalla Procura presso la Corte dei Conti insulare contro i ricorrenti, con invito a dedurre del 21 gennaio 2012, per rispondere dell'indebita percezione di contributi agricoli ai sensi della L. n. 488 del 1992, riguardo ai quali era stato adottato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. VVI/RT/9/161268 del 24 novembre 2011, con cui era stata disposta la revoca della provvidenza.
Avverso il decreto la società (allora avente veste di s.r.l.) proponeva ricorso al giudice amministrativo. Il T.a.r. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, declinava la giurisdizione a beneficio del giudice ordinario e la società proponeva il giudizio davanti al Tribunale di Catania, iscritto al n.r.g. n. 6447 del 2012 e tuttora pendente.
Nelle more, Serit Italia s.p.a. (ora Riscossione Sicilia) notificava alla Style s.p.a. cartella di pagamento di importo pari ad Euro 1.465.996,53.
Contro la cartella la società proponeva ricorso ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c. al Tribunale di Catania per far dichiarare la sospensione dell'efficacia e/o esecutività della cartella. L'istanza cautelare veniva rigettata sia in sede di primo grado che di reclamo.
Frattanto la Serit inviava comunicazione di iscrizione di ipoteca.
La Style s.p.a. introduceva inoltre nuovo giudizio ordinario sempre davanti al Tribunale ordinario di Catania, per la declaratoria della nullità/illegittimità della cartella e degli atti consequenziali, ivi compresa la procedura di iscrizione di ipoteca.
3. Nel giudizio di primo grado contabile, il giudice adito, con sentenza n. 975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione, respingeva la domanda formulata nei confronti del G. , perché la Procura contabile non aveva provato che il medesimo avesse tenuto condotta pregiudizievole e causalmente determinativa del danno, mentre dichiarata inammissibile l'azione nei confronti della Style s.p.a., per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto risultava che la Serit Sicilia le aveva notificato la cartella esattoriale.
3.1. Sull'appello principale del pubblico ministero contabile e su quello incidentale degli odierni ricorrenti, che censuravano l'affermazione dell'esistenza della giurisdizione contabile fatta dal primo giudice, il giudice contabile d'appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato, per quanto in questo giudizio interessa, l'appello incidentale riaffermando l'esistenza della giurisdizione contabile e, nel contempo, in accoglimento dell'appello principale contro la società, ha ritenuto che l'azione di responsabilità contabile non potesse trovare ostacolo nell'esercizio da parte dell'amministrazione della pretesa di riscossione. Ciò, a motivo che l'azione di responsabilità contabile non sarebbe identificabile né sovrapponibile con l'azione che l'amministrazione può esercitare contro il fatto dannoso.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, la sentenza qui impugnata ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato al primo giudice, limitatamente però alla posizione della società.
Viceversa, a proposito della posizione del G. , reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilità dovesse essere esaminata unitamente a quella della società, ha disposto la sospensione del giudizio nel rapporto processuale concernente il medesimo, in attesa della definizione del nuovo giudizio di primo grado.
4. Al ricorso per cassazione, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso la Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana.

Ragioni della decisione

1. In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in proprio dal G. , prospettata dal resistente sotto il profilo che la procura, che il ricorso reca in calce, sarebbe stata rilasciata al difensore dal G. solo nella qualità di legale rappresentate della società e non anche in proprio.
Il testo della procura è enunciato con la formulazione "mi rappresenti e difenda nel presente giudizio avanti la Corte di Cassazione...." Ed è seguito da un timbro del tenore "Style s.p.a. L'amministratore unico", su cui è apposta una firma con sigla, cui segue l'autentica.
Nell'intestazione del ricorso, dopo che si sono indicate come proponenti le parti nei termini riferiti nell'esordio della presente decisione, e, quindi, si sono individuati come ricorrenti il G. in proprio e la società in persona di lui come legale rappresentante, si dice espressamente che i ricorrenti sono "entrambi rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dal prof. Avv. Agatino Cariola", che ha redatto il ricorso ed autenticato la procura.
Ora, l'applicazione del principio, emergente dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. della c.d. idoneità dell'atto processuale inosservante delle forme al raggiungimento dello scopo, nonché degli ordinari criteri di interpretazione del tenore della procura conferita in calce al lume delle risultanze dell'intestazione del ricorso, non lascia alcun dubbio sulla riferibilità della sottoscrizione anche al G. in proprio.
Al di là della mancanza, accanto alla formale sottoscrizione di dichiarazione di conferimento della procura per conto della società, espressa in relazione al timbro di cui s'è detto, e, quindi, formalmente per la società, si deve, infatti, evidenziare: a) che la dichiarazione di conferimento della procura è espressa al singolare, cioè con la formula "mi rappresenti e difendi", che appare idonea a riferirsi sia alla società sia al G. in proprio, in quanto non si accompagna né all'enunciazione della qualità di legale rappresentante del conferente, né a quella della denominazione della società; b) la necessaria lettura della dichiarazione di conferimento e della sottoscrizione alla luce dell'intestazione del ricorso, che riferisce la procura in calce ad entrambi i ricorrenti, elimina ogni dubbio, dato l'inserimento della stessa nel ricorso, sul fatto che la sottoscrizione della procura, pur apposta sul timbro della società, sia stata fatta dal G. pure in proprio.
In un caso speculare rispetto a quello in esame è stato, secondo una logica simile a quella qui enunciata, che "La procura alla lite deve essere interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede, con la conseguenza che la procura sottoscritta dal legale rappresentante di una società, senza indicazione di tale qualità, è riferibile anche alla società stessa allorché l'atto, cui essa accede, rechi l'indicazione che la parte agisce in proprio e nella predetta qualità" (Cass. n. 9491 del 2002).
Deve, dunque, rigettarsi l'eccezione sulla base del seguente principio di diritto: "Qualora un ricorso per cassazione indichi come parti proponenti un soggetto in proprio e una società di cui il medesimo venga indicato come legale rappresentante ed enunci che entrambi agiscono sulla base di procura rilasciata ad un difensore in calce al ricorso, la circostanza che la dichiarazione di procura ivi apposta, formulata senza indicazione di chi la fa, sia poi seguita da un timbro composto della denominazione della società e dell'indicazione l'amministratore unico, su cui sia stata apposta una sottoscrizione per sigla, non giustifica l'eccezione di difetto di rilascio della procura da parte del soggetto legale rappresentante in proprio, dovendosi la sottoscrizione reputare apposta anche in detta qualità".
2. Il Collegio rileva, tuttavia, che sussiste una diversa ragione di inammissibilità del ricorso: la sentenza impugnata non si può ritenere immediatamente ricorribile in Cassazione, perché, con riferimento ad entrambi i rapporti processuali, è riconducibile all'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006.
Queste le ragioni.
2.1. Si deve rilevare che il giudice contabile di primo grado, investito di un cumulo di domande, l'una nei confronti di G.A. in proprio (quale amministratore della società), l'altra nei confronti della società Style s.p.a., entrambe relative a danno erariale derivante da indebita percezione di contributi ai sensi della I. n. 482 del 1992, aveva adottato statuizioni di diverso contenuto sulle due domande, dopo avere, peraltro, con riferimento ad entrambe, affermato la propria giurisdizione, risolvendo la relativa questione pregiudiziale.
Nei confronti del G. , la domanda era stata rigettata nel merito per difetto di prova dell'apporto causale riguardo alla vicenda, ritenuta dal pubblico ministero contabile determinativa di danno erariale.
Nei confronti della società, invece, la domanda veniva rigettata per una ragione di rito, interna al giudizio contabile ed ulteriore rispetto a quella concernente la prospettata questione di giurisdizione. Essa venne ravvisata nella carenza di interesse ad agire del pubblico ministero, per essersi formato contro la società dall'esattore, sulla base di cartella esattoriale, un titolo esecutivo per la riscossione del preteso credito considerato dal pubblico ministero contabile rilevante sul piano erariale.
2.2. A seguito dell'appello principale del pubblico ministero, che aveva riguardato tutti e due i rapporti processuali, entrambi gli appellati avevano a loro volta impugnato in via incidentale la decisione di primo grado quanto all'affermazione dell'esistenza della giurisdizione contabile.
Il giudice d'appello contabile, con la sentenza impugnata, assumendo espressamente di doverlo scrutinare in via preliminare, ha rigettato l'appello incidentale sulla giurisdizione proposto dagli appellati ed ha riaffermato, con riferimento sia alla domanda contro il G. in proprio sia alla domanda contro la società, l'esistenza della giurisdizione contabile.
Ha, poi, provveduto sull'appello principale contro la società, e, ravvisato esistente, al contrario di quanto opinato dal primo giudice, l'interesse ad agire davanti alla giurisdizione contabile, per non essere esso escluso dall'essersi l'Amministrazione munita di titolo esecutivo esattoriale, l'ha accolto ed ha annullato là sentenza di primo grado, con rinvio per il merito - in dichiarata applicazione dell'art. 105, primo comma, del r.d. n. 1038 del 1933 - al primo giudice quanto al rapporto processuale concernente la società.
2.3. Quanto all'appello principale contro il G. , invece, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio d'appello fino all'esito del giudizio di primo grado in sede di rinvio contro la società, al dichiarato fine del successivo esame congiunto della posizione delle due parti, da farsi, evidentemente, una volta appellata la nuova sentenza di primo grado, da emettersi a seguito del giudizio di rinvio, e riunito il nuovo giudizio di appello a quello sospeso.
2.4. Si deve, fin d'ora, rimarcare una particolarità che si coglie in questa parte finale della sentenza e che, come emergerà in prosieguo, assume valore decisivo in questa sede: dopo avere reso le due statuizioni, che si sono indicate, con riferimento ai distinti rapporti processuali, il giudice contabile, nella parte finale della sua decisione, pur rimettendo al giudice di primo grado la decisione di merito sull'azione nei confronti della società, ha reso una statuizione, con cui ha mantenuto un legame fra il relativo rapporto processuale e quello inerente l'azione contro il G. . In particolare, ha ritenuto che "la posizione del G.A. debba essere esaminata unitamente alla società in questione (cioè la Style s.p.a.) e, pertanto, con riferimento all'appello proposto avverso la statuizione di assoluzione emessa nei confronti del sig. G.A. , ritiene quest'Organo adito che la causa debba essere sospesa fino alla definizione del giudizio di primo grado nei confronti della società Style s.p.a. per l'esame congiunto del medesimo con quello della società".
In tal modo, il giudice contabile ha reso una statuizione con cui sostanzialmente ha disposto che i due giudizi di responsabilità cumulati, quello contro il G. e quello contro la società, rimanessero fra loro collegati per la decisione congiunta.
Sotto tale profilo, questa statuizione, pur essendo stata rimessa la decisione nel merito sulla domanda contro la società al giudice di primo grado, ha avito l'effetto di mantenere questa società come parte dell'accertamento da svolgersi sul merito della domanda nei confronti del G. e, nel contempo, ha mantenuto il G. come parte del giudizio rimesso al giudice di primo grado quanto alla responsabilità della società. Tanto è una necessaria conseguenza dell'avere la sentenza affermato che la posizione del G. debba essere esaminata congiuntamente a quella della società e dell'avere per questo ravvisato la necessità di sospendere il giudizio di appello quanto alla posizione del G. .
Ne è derivato che tanto il giudizio sospeso in appello quanto quello rimesso al primo giudice vedono coinvolte le due parti private, in funzione delle dichiarata necessità dell'accertamento comune; sicché, il giudizio rimasto pendente davanti al giudice d'appello, sebbene nello stato di quiescenza derivante dalla sospensione in attesa della definizione del giudizio rimesso al primo giudice, è un giudizio che, coinvolgendo entrambe le parti private, non risulta, in realtà, definito nei confronti di entrambe.
3. Accantonando per il momento tale rilievo e venendo ora alla considerazione della pronuncia qui impugnata con riferimento a ciascuno dei rapporti processuali, si deve constatare che il giudice contabile d'appello ha pronunciato una sentenza che non ha definito nemmeno parzialmente il giudizio di appello riguardo al rapporto processuale concernente il G. : infatti, essa ha deciso solo la questione pregiudiziale di giurisdizione, ed ha lasciato pendente il giudizio in grado di appello quanto all'impugnazione principale del pubblico ministero contabile riguardo alla negazione della responsabilità del G. , ancorché tale pendenza si configuri nello stato di quiescenza, derivante dalla disposta sospensione, motivata dalla ragione della necessità dell'esame congiunto della sua responsabilità unitamente a quella della società.
Poiché la sentenza non ha definito l'intero giudizio d'appello nei termini in cui era stato devoluto al giudice contabile d'appello, essa, per tale ragione, riveste la natura indicata dall'art. 360, terzo comma cod. proc. civ..
La sentenza, decidendo solo queste due questioni di rito, non ha definito il giudizio di appello neppure parzialmente quanto al suo oggetto, perché, pur considerandosi solo la domanda del pubblico ministero contabile contro il G. , essa non è stata decisa nemmeno in parte.
La sentenza in parte qua è per questo motivo riconducibile al terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. e tanto comporta, come del resto ha dedotto il resistente, che essa non poteva essere assoggettata ad immediato ricorso per cassazione, potendo esserlo soltanto una volta sopravvenuta la sentenza definitiva sul giudizio di appello.
3.1. È vero che questa sentenza, quando dovesse sopravvenire, essendo pronunciata dal giudice speciale, non potrà a sua volta essere impugnata in Cassazione, perché non potrà decidere sulla giurisdizione, risultando la relativa questione di giurisdizione essere stata già decisa dalla sentenza non definitiva, che non potrà nella sua statuizione essere rimessa in discussione.
Senonché, il fatto che la sentenza definitiva emessa dal giudice d'appello di una giurisdizione speciale (o di quello speciale che pronunci in unico grado) dopo la pronuncia da parte sua di una sentenza parziale affermativa della giurisdizione speciale, non sia impugnabile con il ricorso per cassazione, in quanto non potrà essere sentenza che decide sulla giurisdizione, potrebbe indurre a pensare che la fattispecie non sia riconducibile all'ambito dell'art. 360, terzo comma, là dove dispone che la sentenza su questione sia impugnabile, senza bisogno di riserva, "allorché sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio".
Tuttavia, occorre considerare che, se il caso della sentenza parziale del giudice speciale, che affermi la giurisdizione e non definisca nemmeno parzialmente il giudizio di appello, disponendone la continuazione davanti a sé o comunque lasciandolo pendente davanti a sé (come accaduto nel caso in esame), non si riconducesse alla disciplina della norma e detta sentenza si reputasse immediatamente ricorribile in Cassazione, si verificherebbe una irragionevole differenza di trattamento rispetto alla sentenza di analogo contenuto, pronunciata dal giudice di appello ordinario, che risulterebbe certamente regolato dalla norma.
In pratica le decisioni parziali affermative della giurisdizione, rese dal giudice speciale d'appello, sarebbero immediatamente ricorribili, quelle rese dal giudice ordinario no.
La differenza di trattamento sarebbe irragionevole, data l'identità di ratio ravvisabile nei due casi, desumibile anche considerando che la questione di giurisdizione è prospettabile - prima che la controversia venga decisa nel "merito" o comunque con una decisione declinatoria della giurisdizione - con il mezzo del regolamento preventivo e, dopo una simile decisione, non lo è più, con omologia di trattamento in questo caso fra le varie giurisdizioni.
3.2. D'altro canto, la circostanza che la decisione definitiva del giudice speciale non sia ricorribile non impedisce che si realizzi un risultato omologo a quello voluto dall'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. Infatti, una volta sopravvenuta tale sentenza, rispetto a chi, essendo soccombente, vede perdurare l'interesse a mettere in discussione la sentenza parziale affermativa della giurisdizione, si deve ritenere che decorra il termine per ricorrere in Cassazione per motivi di giurisdizione contro la sentenza parziale.
3.3. Dalle considerazioni svolte discende allora che la sentenza in esame non poteva essere impugnata quanto alla statuizione affermativa della giurisdizione riguardo al rapporto processuale relativo al G. .
La sua impugnazione potrà aver luogo solo allorquando il giudice d'appello contabile, a seguito del venir meno della sospensione, pronunci sull'appello sentenza definitiva sul detto rapporto processuale e se la statuizione dovesse veder soccombere il G. .
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso del G. sulla base del seguente principio di diritto: "la sentenza d'appello della Corte dei conti, che, provvedendo sull'appello principale contro la sentenza di primo grado, relativo alla statuizione di rigetto dell'azione contabile, e su quello incidentale relativo alla preliminare statuizione affermativa della giurisdizione contabile, decida sull'appello incidentale confermando quest'ultima e non decida, invece, sull'appello principale, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di altro giudizio, non è immediatamente ricorribile in Cassazione, in quanto è riconducibile al regime del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. Essa è ricorribile soltanto allorquando sopraggiunga la decisione definitiva sull'appello".
4. La soluzione prospettata riguardo al ricorso del G. parrebbe apparentemente non riproponibile, al contrario di quanto ha sostenuto il resistente, a proposito del ricorso della società, ma ciò soltanto se si considerasse la sentenza impugnata senza dare rilievo alla statuizione resa dalla sentenza sulla necessità di esaminare la posizione del G. unitamente a quella della società.
Al contrario, detta soluzione risulta applicabile, una volta che si consideri la specificità della situazione verificatasi nella vicenda in esame, in ragione della già segnalata pronuncia nella parte finale della sentenza della statuizione, con cui la Corte contabile d'appello ha sancito che la decisione sulla responsabilità del G. dev'essere resa unitamente a quella sulla società e, per tale ragione, ha disposto la sospensione del giudizio di appello quanto al G. fino alla definizione del giudizio di primo grado rinviato quanto alla posizione della società.
In tal modo, la società Style è rimasta parte del giudizio di appello sospeso e, pertanto, il giudizio di appello non risulta, in realtà, definito nei suoi riguardi agli effetti dell'applicazione dell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., risultando invece pendente in stato di quiescenza.
In altri termini, il rinvio al giudice di primo grado, nel caso di specie, non ha determinato la definizione del giudizio di appello riguardo al rapporto processuale concernente la società, atteso che quel giudizio è, in realtà, rimasto pendente e quiescente anche nei confronti della società, poiché la sentenza impugnata ha disposto che la decisione anche nei riguardi del G. non possa prendersi che con una decisione unica anche nei confronti della società. La situazione così determinatasi non è, del resto, per tale ragione, in alcun modo omologa di quella scrutinata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25774 del 2015 e con quella esaminata più di recente da Cass. sez. un. n. 3556 del 2017, ai cui principi in punto di esegesi della nozione di definizione del giudizio di appello nell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., si rinvia.
Non spetta, naturalmente, a questa Corte valutare se il procedere del giudice contabile sia stato rituale oppure no, atteso che ciò concerne l'applicazione delle norme disciplinatrici del processo all'interno della giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite debbono solo prendere atto che, nonostante il rinvio al primo giudice, la permanente pendenza, sebbene in quiescenza, del giudizio di appello pure nei riguardi della società non consente di ritenere definito il detto giudizio quanto al rapporto processuale concernente l'azione contabile nei suoi confronti.
Ne consegue che in questo caso l'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. risulta applicabile e, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, sulla base del seguente principio di diritto, che può costituire massima di specie: "Qualora, nel regime dell'art. 105 del r.d. n. 1038 del 1933, il giudice contabile di appello - esaminando la sentenza di primo grado su un giudizio di responsabilità per danno erariale contro una società ed il suo amministratore, la quale, previa affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di entrambi, abbia rigettato la domanda contro la società per altra ragione di rito (nella specie interesse a ricorrere) e nel merito quella contro l'amministratore - rigetti l'appello incidentale sulla giurisdizione di entrambi i pretesi responsabili e, accogliendo l'appello principale del pubblico ministero contabile sul rigetto per l'altra ragione di rito contro la società, disponga, a norma del primo comma di detta norma, il rinvio al giudice di primo grado quanto alla sua posizione, ma, nel contempo, sospenda il giudizio di appello quanto alla posizione dell'amministratore oggetto dell'appello principale, motivando che la decisione sulle due responsabilità dev'essere comune, la sentenza d'appello così resa non è immediatamente ricorribile dalla società in Cassazione, quanto alla statuizione confermativa della giurisdizione, giacché essa non ha definito il giudizio d'appello davanti al giudice contabile, atteso che la sua pendenza nello stato di quiescenza è riferibile non solo all'amministratore, ma anche alla società".
6. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
7. Non è luogo a provvedere sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

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