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Sentenza

L'avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell'iscrizione nell'albo, alla normativa sull'incompatibilità dettata da quest'ultima legge, senza che possa operare l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'albo.
L'avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell'iscrizione nell'albo, alla normativa sull'incompatibilità dettata da quest'ultima legge, senza che possa operare l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell'albo.
Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 24 luglio 2017 n. 18176
 L'abogado insegnante non può essere iscritto nell'albo degli avvocati.
Avv. Antonino Sugamele

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