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Sentenza

L’avvocato che si appropria delle somme intestate alla procedura esecutiva commette peculato o appropriazione indebita?
L’avvocato che si appropria delle somme intestate alla procedura esecutiva commette peculato o appropriazione indebita?
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 gennaio – 19 aprile 2017, n. 18886
Presidente Carcano – Relatore D'Arcangelo

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa in data 13 ottobre 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ha confermato la responsabilità penale di C.L. per alcuni delitti di peculato contestati ai capi D) e G) della imputazione, ha riqualificato le residue ipotesi di peculato contestate in truffa aggravata ai danni dello Stato e, concesse le circostanze attenuanti generiche all'imputato, ha rideterminato la pena in due anni di reclusione, pena sospesa. La Corte di Appello ha, inoltre, assolto il C. dai delitti di falsità in atto pubblico al medesimo ascritti, ritenendo che il fatto non sussistesse, trattandosi di fotocopie ottenute mediante l'assemblamento di frammenti di copie di atti prive di autenticazione.
2. L'avv. Mario Petrucciani, difensore di fiducia dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza, articolando tre motivi, e ne chiede l'annullamento.
3. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e chiede la riqualificazione anche del delitto di peculato contestato al capo D) in truffa, atteso che il C. in tale ipotesi non aveva posto in essere la condotta fraudolenta al fine di occultare una precedente appropriazione del danaro, bensì di appropriarsi delle somme di danaro versate della aggiudicataria Ca.Ma. . L'imputato, infatti, si era direttamente appropriato delle somme bonificate dalla aggiudicataria dell'immobile pignorato, indicando quale conto della procedura, sul quale versare il prezzo di aggiudicazione, un proprio conto personale.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoga violazione di legge e rileva come erroneamente fosse stato considerato peculato e non già truffa il delitto contestato al capo G); in questo caso il C. , dopo aver versato gli assegni ricevuti dall'aggiudicatario M.B. sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, aveva illegittimamente prelevato dal medesimo somme che aveva utilizzato esclusivamente nel proprio interesse.
5. Con il terzo motivo il ricorrente deduceva il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva apoditticamente ritenuto la sussistenza della truffa ai danni dello Stato in luogo della truffa semplice; errata era, infatti, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., in quanto le somme depositate non erano di spettanza dello Stato.
Il danaro versato sui libretto bancati era, infatti, stato versato in parte dal creditore procedente, che si era fatto carico delle spese necessarie al prosieguo della procedura esecutiva, ed in parte dall'aggiudicatario del compendio pignorato messo in vendita.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi nello stesso dedotti sono manifestamente infondati.
2. C.L. , avvocato del foro di Campobasso, nominato delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis cod. proc. civ. dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Campobasso, è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, per plurimi episodi di peculato, posti in essere mediante appropriazione delle somme, versate dai creditori e dagli aggiudicatari, depositate sui libretti postali intestati alla procedura esecutiva e per aver confezionato falsi provvedimenti di liquidazione e di trasferimento dell'immobile, apparentemente sottoscritti dal competente Giudice dell'esecuzione.
3. La Corte di Appello ha, tuttavia, assolto l'imputato dai delitti di falso in atto pubblico contestati, ritenendo gli stessi non configurabili in assenza di autenticazione della documentazione aprocrifa; ha, inoltre, qualificato come truffa ai danni dello Stato le condotte di cui ai capi A), B), ed in parte quelle di cui ai capi D) e G), originariamente contestate quali episodi di peculato, di appropriazione delle somme depositate sui libretti di deposito giudiziario intestati alla procedura esecutiva, poste in essere esibendo dei falsi provvedimenti autorizzatori. La Corte di Appello ha, invece, mantenuto la qualificazione di peculato per le ulteriori ipotesi, contestate nell'ambito dei capi D) e G), nelle quali l'imputato si era direttamente appropriato di somme ricevute dagli aggiudicatari Ca.Ma. e M.B. .
4. I primi due motivi di ricorso sono, tuttavia, manifestamente infondati in quanto si risolvono, per come articolati, nella deduzione di questioni di mero fatto.
5. Il difensore, con tali motivi, denuncia la falsa applicazione della fattispecie incriminatrice del peculato in luogo di quella della truffa, in quanto nell'episodio contestato al capo D) l'imputato si era direttamente appropriato delle somme bonificate dalla aggiudicataria, indicando il proprio conto personale quale conto della procedura, sul quale versare il prezzo di aggiudicazione. Con riferimento al capo G), invece, l'imputato, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, si era fatto consegnare dall'aggiudicatario assegni circolari, che aveva provveduto a versare sui libretti bancari intestati alla procedura esecutiva;
solo successivamenta al deposito in banca il C. aveva poi abusivamente prelevato tali somme.
6. Il difensore, tuttavia, mediante la riproduzione all'interno del ricorso di copia degli assegni consegnati al C. , di ampi stralci delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini dagli aggiudicatari Ca.Ma. e M.B. , di copia delle tabelle elaborate dagli inquirenti relativi ai prelievi operati sui conti correnti intestati alla procedura e di copia di un decreto di trasferimento, ha, invero, inteso sollecitate la Corte di legittimità a prendere diretta cognizione del compendio probatorio al fine di addivenire ad una diversa ricostruzione della regiudicanda rispetto a quello operata dalla sentenza impugnata.
7. Esulano, tuttavia, dal sindacato giudiziale di legittimità la ricostruzione di fatti, l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 1, sent. n.1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
8. Manifestamente infondato si rivela anche il terzo motivo, formulato dalla difesa in ordine alla erroneità della valutazione della Corte di Appello in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. con riferimento ai delitti contestati ai capi A), B), e nelle residue ipotesi di cui ai capi D) e G).
Certamente errato è l'assunto della sentenza impugnata secondo il quale "la disponibilità delle somme inerenti a procedura esecutiva immobiliare, che risultano, oltre che introitate, già depositate nell'interesse della stessa, è dell'ufficio giudiziario procedente, fino a quando le somme ricavate non sono assegnate ai creditori (previa deduzione delle spese di procedura) e, se del caso, residualmente, restitutite al debitore esecutato".
La applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. postula, infatti, che lo Stato o altro ente pubblico assuma il ruolo di soggetto passivo del reato quale destinatario, diretto ed immediato, del danno.
Nella ipotesi di delega delle operazioni di vendita ad un professionista delineata dall'art. 591 bis cod. proc. civ., tuttavia, le somme che affluiscono sui libretti di deposito giudiziario intestati alla procedura non sono di spettanza dello Stato, bensì del creditore procedente o dell'aggiudicatario.
Secondo la migliore processualcivilistica, inoltre, la somma ricavata dalla espropriazione forzata, rimane sino all'approvazione ed esecuzione del progetto di distribuzione di proprietà del debitore, ma è gravata da un vincolo di indisponibilità, perché a disposizione della procedura esecutiva.
In nessun momento della procedura esecutiva, pertanto, le somme depositate, ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. pen., "presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice", passano nella titolarità dello Stato.
9. Più in radice, tuttavia, il motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, in quanto muove dal presupposto della qualificazione quale truffa ai danni dello Stato delle ipotesi nelle quali il C. si era appropriato, esibendo dei falsi provvedimenti autorizzatori, delle somme depositate sui libretti.
Ritiene, infatti, il Collegio che la qualificazione operata nella sentenza impugnata sia radicalmente errata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, infatti, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione.
Il peculato può, infatti, essere ravvisato solo quando il pubblico ufficiale ha già il possesso del bene oggetto di appropriazione, e la eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene ma ad occultare l'illecito (ex plurimis: Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 41599 del 17/07/2013, Fasoli, Rv. 256867; Sez. 6, n. 41093 del 18/09/2013, Anselmino, Rv. 258681; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595); mentre è integrato il delitto di truffa aggravata quando l'impossessamento del denaro o di altra utilità costituisce conseguenza logica e temporale degli artifizi e raggiri posti in essere dal funzionario altrimenti privo della possibilità di acquisirne direttamente l'importo, non avendone autonomamente la disponibilità (Sez. 6, n. 14599 del 17/07/2013, Fasoli, Rv. 258687; Sez. 6, n. 41361 dell'11/07/2013, Dragonetti).
Ad analoghe argomentazioni si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per distingure la truffa dall'appropriazione di danaro nella disponibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio posta in essere dal medesimo mediante falso. Nel peculato, infatti, il possesso, che preesiste alla condotta incriminata, viene conseguito legittimamente "per ragioni di ufficio", nella truffa solo a cagione dell'inganno perpetrato e mezzo di artifici e raggiri.
Se, pertanto, la falsa documentazione adempie esclusivamente allo scopo di favorire il materiale trapasso del bene, del quale il pubblico funzionario abbia già la disponibilità giuridica, ricorrerà l'ipotesi delittuosa del peculato, sempre che l'appropriazione del bene si verifichi contestualmente alla realizzazione della detenzione materiale.
10. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi come corretta fosse la originaria qualificazione delle condotte contestate, in quanto i prelievi dai libretti di deposito intestati alla procedura esecutiva, ancorché posti in essere dall'imputato mediante la ostensione ai funzionari di banca di falsi decreti autorizzativi del giudice dell'esecuzione, devono essere ascritti alla fattispecie incriminatrice del peculato.
L'imputato, essendo il legittimo detentore dei libretti di deposito, aveva la disponibilità delle somme sui medesimi presenti, pur essendo la loro consegna subordinata alla verifica, meramente formale, del funzionario di banca in ordine alla sussistenza di un decreto autorizzatorio.
L'art. 591-bis, comma 1, n. 13, cod. proc. pen., del resto, ulteriormente conferma la disponibilità delle somme da parte del professionista delegato alla vendita, prevendendo espressamente che questi provveda "ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari".
Ai fini della configurabilità del peculato, del resto, il possesso può essere sia immediato, in caso di disponibilità materiale del danaro o della cosa, sia mediato, in caso di disponibilità mediante ordini o mandati (ex plurimis: Sez. 6, n. 2439 del 19/09/1990, Morreale, Rv. 186548).
Nel peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è, pertanto, solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si fonda su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (ex plurimis: Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458).
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha già avuto modo di statuire che integra il reato di peculato il professionista delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell'ambito di procedure di esecuzione che si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite (Sez. 6, n. 30976 del 10/07/2007, Maccagno, Rv. 237419).
11. D'altra parte secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato (ex plurimis: Sez. 2, n. 39841 del 22/5/2009, Iasillo, Rv. 245236; Sez. 6, n. 11055 del 30/01/2008, Raffaelli, Rv. 239424).
Il potere di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati rientra pienamente nei poteri di cognizione del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 4984 del 19/12/2006, Saini, Rv. 236318; Sez. 3, n. 234 del 9/11/2006, Ferrari, Rv. 235964) ed incontra solo il limite del divieto della reformatio in peius, per l'assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero.
La riqualificazione non può, inoltre, avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, imponendo, per contro, la comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, con concessione di un termine a difesa, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) (Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, Caruso, Rv. 266953).
Nella specie, tuttavia, deve escludersi tale ultima evenienza, atteso che la qualificazione delle condotte ha costituito, a fronte di un compendio indiziario non contestato nella propria rilevanza fattuale, lo specifico oggetto della controversia sia nel giudizio di primo che di secondo grado e, pertanto, tale riqualificazione non interviene a sorpresa e non reca alcuna violazione al diritto di difesa dell'imputato.
Parimenti la attribuzione della corretta qualificazione giuridica nel caso di specie non integra alcuna reformatio in peius, in quanto il trattamento sanzionatorio permane quello irrogato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata ed il termine di prescrizione del meno grave delitto di truffa non risulta integrato.
12. Alla stregua di tali rilievi, previa riqualificazione dei fatti di cui ai cui ai capi A), B), D) e G) - per i quali è intervenuta condanna per truffa - come peculato di cui all'art. 314 cod. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A tali statuizioni consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente deve, inoltre, essere condannato a versare la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Diversamente qualificati i fatti di cui ai capi A), B), D) e G) - per i quali è intervenuta condanna per truffa - come peculato di cui all'art. 314 cod. pen., dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 alla cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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