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Sentenza

International child abduction – Richiesta di rientro - Nozione di
International child abduction – Richiesta di rientro - Nozione di "residenza abituale" di un minore- Residenza stabilita, per volere comune dei genitori, in uno Stato dell’UE diverso da quello della residenza abituale- Soggiorno di diversi mesi in quello Stato- Decisione della madre di non ritorno nello stato membro dove la residenza abituale della coppia.
L'art.11 §.1 Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, in cui un bambino era nato e ha soggiornato con sua madre per diversi mesi senza interruzioni, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello dove avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l'intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest'ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua «residenza abituale», ai sensi di questo regolamento. Ergo il rifiuto della madre di rientrare in questo Stato col figlio non può essere considerato «un illecito trasferimento o un mancato ritorno» del bambino ai sensi di tale norma.
Il padre, però, potrà agire ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 e di questo regolamento per il rispetto dei suoi diritti e per chiedere l'affidamento del minore: il rifiuto della madre e la sua condotta influiranno su queste decisioni. In ogni caso il benessere del bimbo prevale su ogni altro interesse confliggente. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2014:2268, 2010:829 e 2009:225.
Avv. Antonino Sugamele

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