Imposta sul reddito – Cittadino di uno Stato membro che percepisce redditi nel territorio di tale Stato membro e in quello di uno Stato terzo e che risiede nel territorio di un altro Stato membro – Agevolazione fiscale che tiene conto della sua situazione personale e familiare.
L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, la cui normativa tributaria consente la deduzione di «redditi negativi» relativi a un'abitazione, neghi il beneficio di tale deduzione a un lavoratore autonomo non residente nel caso in cui quest'ultimo percepisca, nel territorio di tale Stato membro, il 60% del totale dei propri redditi e non percepisca, nel territorio dello Stato membro in cui si trova la propria abitazione, un reddito che gli consenta di far valere un pari diritto alla deduzione. Questo divieto riguarda qualsiasi Stato membro di attività nel cui territorio un lavoratore autonomo percepisce redditi che gli consentono di far valere in detto Stato un pari diritto alla deduzione, in proporzione alla quota di detti redditi percepiti nel territorio di ciascuno degli Stati membri di attività. A tal riguardo, è uno «Stato membro di attività» qualsiasi Stato membro che abbia il potere di assoggettare a imposta i redditi da lavoro di un soggetto non residente percepiti nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui è svolta concretamente tale attività. La circostanza che il soggetto passivo non residente di cui trattasi percepisca una parte dei suoi redditi imponibili non già nel territorio di uno Stato membro, bensì in quello di uno Stato terzo, non incide sulla risposta fornita alla seconda questione.
Si è più volte ribadito come subordinare il riconoscimento di diritti al criterio della residenza costituisca una discriminazione: nella fattispecie è data dal fatto che «la situazione personale e familiare di un non residente che percepisce, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la parte essenziale dei suoi redditi e la quasi totalità dei suoi redditi familiari, non è presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né nello Stato membro di occupazione». I principi sottesi al nostro caso sono già stati elaborati dalle EU:C:2007:452, 2013:822 e 2015:406 nella rassegna del 19/6/15.
12-02-2017 13:42
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