Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno – Attuazione – Obbligo di interpretazione conforme.
L'art.4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (MAE) deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva inflittagli con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non la autorizza e, dall'altra parte, si limita a stabilire l'obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare a quelle del secondo che sono disponibili a farsi carico dell'esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l'effettiva presa a carico dell'esecuzione e senza che, inoltre, nell'ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione. Lo Stato ricevente non può rifiutare l'esecuzione del MAE solo perché intende avviare procedimenti penali sugli stessi fatti su cui si basa la condanna a fondamento dello stesso. Le disposizioni della decisione quadro non hanno efficacia diretta ma il giudice interno, nell'applicare il diritto e la prassi nazionale, deve adottarle in modo conforme alla sua ratio: in caso di tale rifiuto le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l'obbligo di garantire loro stesse l' attuazione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona.
Cfr EU:C:2017:129, 2016:932,835 e 860 nella rassegna del 2/12/16.
01-07-2017 16:18
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