Filiazione - Sentenza 278/2013 della Corte cost. - Diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini - Sussistenza - Limite - Verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l’anonimato - Modalità attuative.
In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte Cost. 278/2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
In precedenza, Cass. Sez. 1 - , Sentenza 22838/2016: il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ex art. 30, comma 1, del Dpr 396/2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.
10-11-2017 14:00
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