Elenchi abbonati e servizi di consultazione telefonica.
Corte di Giustizia EU, Seconda Sezione, sentenza 15 marzo 2017, C-536/15
«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 25, paragrafo 2 – Elenchi abbonati e servizi di consultazione – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 12 – Elenchi di abbonati – Messa a disposizione dei dati personali degli abbonati per fornire elenchi abbonati accessibili al pubblico e servizi di consultazione – Consenso dell'abbonato – Distinzione a seconda dello Stato membro in cui vengono forniti gli elenchi abbonati accessibili al pubblico e i servizi di consultazione – Principio di non discriminazione»
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11; in prosieguo: la «direttiva “servizio universale”»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Tele2 (Netherlands) BV, la Ziggo BV e la Vodafone Libertel BV, società con sede nei Paesi Bassi, e, dall'altro, l'Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Autorità garante dei consumatori e dei mercati) relativamente a una decisione di tale Autorità nell'ambito di una controversia tra le suddette imprese e la European Directory Assistance NV (in prosieguo: l'«EDA»), un'impresa con sede in un altro Stato membro, in merito alla messa a disposizione, da parte di quest'ultima, dei dati relativi agli abbonati delle suddette imprese, al fine di fornire elenchi abbonati accessibili al pubblico e servizi di consultazione in quest'ultimo Stato membro e/o in altri Stati membri.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
La direttiva «servizio universale»
3 I considerando 11 e 35 della direttiva «servizio universale» così recitano:
«(11) (...) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [(GU 1998, L 24, pag. 1)] tutela il diritto degli abbonati alla vita privata con riferimento all'inclusione di dati personali negli elenchi pubblici.
(…)
(35) La fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione è già aperta alla concorrenza. Le disposizioni della presente direttiva integrano quelle della direttiva 97/66/CE, conferendo il diritto, per gli abbonati, a veder figurare i propri dati in elenchi su supporto cartaceo od elettronico. Tutti i fornitori di servizi che attribuiscono numeri di telefono ai rispettivi abbonati sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità eque, orientate ai costi e non discriminatorie».
4 L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)]. Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta [l'Unione europea] di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. (...)».
5 Il capo II della direttiva «servizio universale» verte sugli obblighi del servizio universale. In tale capo, l'articolo 5, intitolato «Elenco abbonati e servizi di consultazione», così recita:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento.
2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [(GU 2002, L 201, pag. 37)], tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
(...)».
6 Il capo IV della direttiva «servizio universale» verte sugli interessi e i diritti degli utenti finali. In tale capo, l'articolo 25, intitolato «Servizi di consultazione degli elenchi telefonici», così prevede:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
(...)
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione [dell'Unione] in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58 (...)».
La direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»
7 Ai sensi del considerando 39 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136 (in prosieguo: la «direttiva “vita privata e comunicazioni elettroniche”»):
«(39) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall'abbonato o i terzi a cui i dati sono stati trasmessi desiderano usarli per uno scopo ulteriore, la parte che ha raccolto i dati in origine o il terzo a cui i dati sono stati trasmessi deve ottenere nuovamente il consenso dell'abbonato».
8 L'articolo 1 della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», intitolato «Finalità e campo d'applicazione», al suo paragrafo 1 così dispone:
«La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno [dell'Unione]».
9 L'articolo 12 di tale direttiva, recante il titolo «Elenchi di abbonati», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell'elenco, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.
2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati[,] la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.
3. Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.
(...)».
Diritto dei Paesi Bassi
10 Ai sensi dell'articolo 1.1, lettera e), del Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (decreto sul servizio universale e sugli interessi degli utenti finali), del 7 maggio 2004 (Stb. 2004, n. 203; in prosieguo: il «Bude»):
«[P]er servizio standard di consultazione di elenchi telefonici si intende un servizio di consultazione abbonati a disposizione del pubblico con il quale possono essere richiesti unicamente numeri di telefono sulla base di dati relativi al nome in combinazione con dati relativi all'indirizzo e numero civico, al codice postale o alla località di residenza dell'abbonato».
11 L'articolo 3.1 del Bude così recita:
«Un operatore che assegna numeri di telefono deve soddisfare qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni rilevanti, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».
12 Ai sensi dell'articolo 3.2 del Bude:
«1. Un operatore del servizio di telefonia pubblica che prima o durante la stipula di un contratto con un utente chiede il suo nome, indirizzo e numero civico, codice postale e località di residenza, deve anche chiedere il consenso per l'inclusione di questo tipo di dati personali e dei numeri di telefono a questi concessi in uso in qualsiasi elenco telefonico standard e in qualsiasi repertorio abbonati utilizzato per un servizio di consultazione abbonati standard. Il consenso di cui alla frase precedente viene chiesto separatamente per ciascun tipo di dati personali.
2. Il consenso così prestato configura un'informazione rilevante ai sensi dell'articolo 3.1.
3. Un operatore del servizio di telefonia pubblica che chieda anche un consenso in relazione all'iscrizione in un elenco telefonico diverso dall'elenco telefonico standard o in un repertorio abbonati non esclusivamente utilizzato per un servizio di consultazione abbonati standard provvede affinché il modo e la forma in cui il consenso menzionato al paragrafo 1 è chiesto siano perlomeno equivalenti al modo e alla forma in cui il consenso iniziale menzionato al presente paragrafo viene chiesto».
13 L'articolo 11.6 del Telecommunicatiewet (legge sulle telecomunicazioni), del 19 ottobre 1998 (Stb. 1998, n. 610), prevede quanto segue:
«1. Chiunque pubblichi un elenco accessibile al pubblico o fornisca un servizio di consultazione degli abbonati accessibile al pubblico informa gratuitamente l'abbonato, prima di inserire dati personali che lo riguardano nell'elenco o nel repertorio utilizzato per un servizio di consultazione abbonati:
a) riguardo ai fini per i quali sono stabiliti l'elenco e il servizio di consultazione abbonati in questione e, se si tratta di una versione elettronica dell'elenco, delle possibilità di utilizzo basate su funzioni di ricerca ivi incorporate, e
b) riguardo ai tipi di dati personali che possono figurare nell'elenco e nel servizio di consultazione abbonati in questione, tenuto conto dei fini per i quali essi sono stabiliti.
2. Un elenco accessibile al pubblico e il repertorio utilizzato per un servizio di consultazione abbonati riportano i dati personali di un abbonato solo se esso ha dato il proprio consenso e si limitano ai dati forniti a tale riguardo dall'abbonato. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco o nel repertorio utilizzato per un servizio di consultazione abbonati non comporta oneri.
3. Nei limiti in cui il trattamento dei dati personali contenuti in un elenco accessibile al pubblico e nel repertorio utilizzato per un servizio di consultazione abbonati ha finalità diverse dalla possibilità di ricercare numeri sulla base di dati relativi al nome associati a dati quali l'indirizzo e il numero civico, il codice postale e la località di residenza dell'abbonato, un consenso separato dell'abbonato è richiesto per ciascuna di tali finalità.
4. L'abbonato ha il diritto di verificare, rettificare o ritirare, gratuitamente, i dati personali che lo riguardano contenuti in un elenco accessibile al pubblico o in un repertorio utilizzato per un servizio di consultazione abbonati».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 L'EDA è una società di diritto belga che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili dal territorio belga. Essa ha chiesto alle imprese che attribuiscono numeri di telefono ad abbonati dei Paesi Bassi (in prosieguo: le «imprese dei Paesi Bassi») di mettere a sua disposizione i dati relativi ai loro abbonati. Dal momento che tali imprese hanno rifiutato di fornire i dati richiesti, il 18 gennaio 2012 l'EDA ha adito l'ACM per far dirimere la controversia.
15 Con decisioni del 5 giugno 2013, l'ACM, in qualità di autorità nazionale di regolamentazione, ha statuito sulla domanda dell'EDA adottando le seguenti misure. In primo luogo, l'EDA può avvalersi dell'articolo 3.1 del Bude nei limiti in cui essa utilizza i numeri messi a sua disposizione e le relative informazioni al fine dell'immissione sul mercato di un servizio standard di consultazione relativo agli abbonati. In secondo luogo, le imprese dei Paesi Bassi devono mettere a disposizione dell'EDA i dati di base relativi ai loro abbonati (nome, indirizzi, numeri di telefono) a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. In terzo luogo, le imprese dei Paesi Bassi devono provvedere affinché, entro un termine ragionevole, il consenso che richiedono ai loro abbonati alla stipula del contratto per l'inclusione dei dati che li riguardano in tutti gli elenchi telefonici standard e in tutti i repertori di abbonati che vengono utilizzati per un servizio di consultazione abbonati venga adeguato al disposto dell'articolo 3.2 del Bude.
16 Avverso tali decisioni dell'ACM le imprese dei Paesi Bassi hanno proposto un ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello del contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi).
17 Il giudice del rinvio indica, in primo luogo, che, dal momento che l'articolo 3.1 del Bude ha trasposto nel diritto dei Paesi Bassi l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale», occorre accertare la portata di quest'ultima disposizione al fine di rispondere alla questione, che vede opposte le parti del procedimento principale, di stabilire se tale articolo 3.1 imponga alle imprese dei Paesi Bassi di mettere a disposizione dell'EDA dati relativi ai loro abbonati nonostante l'EDA non abbia sede nei Paesi Bassi.
18 Tale giudice osserva al riguardo che l'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 2, di tale direttiva, fornita dalla Corte nella sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom (C‑543/09, EU:C:2011:279) non riguarda la messa a disposizione transfrontaliera di dati relativi agli abbonati e non risponde pertanto alla questione di stabilire se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che un'impresa è tenuta a mettere i suoi dati relativi agli abbonati a disposizione di un fornitore di elenchi abbonati e servizi di consultazione con sede in un altro Stato membro.
19 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva, per quanto concerne l'ottenimento del consenso dell'abbonato, che l'articolo 3.2 del Bude prevede che il fornitore ottenga tale consenso per l'inclusione dei dati personali e dei numeri di telefono, che esso ha concesso in uso, in qualsiasi elenco telefonico standard e in qualsiasi repertorio abbonati utilizzato per un servizio di consultazione abbonati standard. Tale giudice precisa che, secondo le note esplicative dell'articolo 3.2 del Bude, tale disposizione «mira ad evitare che ogni fornitore di elenchi telefonici e servizi di consultazione abbonati accessibili al pubblico debba chiedere separatamente a ciascun abbonato il consenso per un'inclusione standard».
20 Il giudice del rinvio osserva che tra le parti del procedimento principale è controversa la questione di stabilire, da un lato, se l'articolo 3.2 del Bude consenta di ottenere il consenso degli abbonati all'utilizzo dei loro dati personali in maniera diversa a seconda che tali dati siano destinati a fornitori dei Paesi Bassi o a fornitori stranieri di elenchi abbonati e/o servizi di consultazione e, dall'altro, se si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l'impresa che chiede informazioni fornisce i propri servizi. A tale riguardo, esso ritiene che la questione che sostanzialmente si pone è quella di stabilire come debbano essere contemperati il rispetto del principio di non discriminazione e la tutela della vita privata nell'ambito di tale domanda di consenso.
21 In simili circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello del contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva “servizio universale” debba essere interpretato nel senso che nel termine “richiesta” sono comprese anche richieste di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, che chiede informazioni per fornire servizi di consultazione telefonica e elenchi telefonici pubblici che vengono offerti in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'operatore che concede in uso tali numeri telefonici e che, in forza di una norma nazionale, è tenuto a chiedere all'abbonato il consenso per l'inclusione in registri telefonici e servizi di consultazione telefonica standard, possa operare una distinzione nella domanda di consenso, in forza del principio di non discriminazione, a seconda dello Stato membro in cui l'impresa che chiede informazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva “servizio universale”, offre l'elenco telefonico e il servizio di consultazione abbonati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» debba essere interpretato nel senso che la nozione di «richiesta», di cui a tale articolo, includa altresì la richiesta da parte di un'impresa, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati, volta a ottenere le relative informazioni di cui tali imprese dispongono, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
23 L'articolo 25 della direttiva «servizio universale» fa parte del capo IV di tale direttiva, dedicato agli interessi e ai diritti degli utenti finali. Ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della stessa direttiva.
24 Per quanto riguarda il fatto di mettere informazioni relative agli abbonati a disposizione dei fornitori di elenchi abbonati e/o servizi di consultazione, dal testo stesso dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» risulta che tale disposizione riguarda qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico. Tale disposizione impone inoltre che tale messa a disposizione avvenga a condizioni non discriminatorie.
25 Dal suddetto testo risulta anche che tale disposizione non opera alcuna distinzione a seconda che la richiesta di messa a disposizione dei dati relativi agli abbonati sia formulata da parte di un'impresa con sede nello stesso Stato membro in cui ha sede l'impresa a cui tale richiesta è indirizzata o che sia formulata da un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'impresa destinataria di detta richiesta.
26 Tale assenza di distinzione è conforme allo scopo perseguito dalla direttiva «servizio universale», che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, mira, in particolare, a garantire la disponibilità in tutta l'Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché a disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato, nonché allo scopo specifico dell'articolo 25, paragrafo 2, di tale direttiva «servizio universale» che mira, in particolare, a garantire il rispetto dell'obbligo di servizio universale previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, punto 35).
27 A tale riguardo, la Corte ha già constatato, al punto 36 della sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom (C‑543/09, EU:C:2011:279), riferendosi al considerando 35 della direttiva «servizio universale», che, in un mercato concorrenziale, l'obbligo a carico delle imprese che assegnano numeri di telefono di trasmettere i dati relativi ai propri abbonati, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, di tale direttiva, in linea di principio consente non solo all'impresa designata di assicurare il rispetto dell'obbligo di servizio universale previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva, ma altresì a qualunque operatore telefonico di costituire una banca dati esauriente e di esercitare attività sul mercato dei servizi di fornitura di elenchi abbonati e di consultazione. Al riguardo è sufficiente che l'operatore interessato chieda a ciascuna impresa che assegna numeri di telefono i dati rilevanti relativi ai suoi abbonati.
28 Orbene, un'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» in base alla quale tale disposizione riguarderebbe solo le richieste ragionevoli da parte delle imprese con sede nello Stato membro in cui hanno sede le imprese che assegnano numeri di telefono agli abbonati, sarebbe contraria allo scopo di garantire la disponibilità in tutta l'Unione di servizi di buona qualità agli utenti finali attraverso una concorrenza efficace e, segnatamente, a quello di garantire il rispetto dell'obbligo di servizio universale previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva «servizio universale», attinente, in particolare, al fatto di mettere a disposizione degli utenti finali almeno un elenco completo.
29 Inoltre, come rilevato al punto 24 della presente sentenza, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» richiede che le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, a condizioni non discriminatorie. Orbene, il rifiuto, da parte delle imprese che assegnano numeri telefonici agli abbonati nei Paesi Bassi, di mettere i dati relativi ai loro abbonati a disposizione dei richiedenti, per il solo motivo che questi ultimi avrebbero sede in un altro Stato membro, sarebbe incompatibile con tale requisito.
30 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» deve essere interpretato nel senso che la nozione di «richiesta», di cui a tale articolo, include altresì la richiesta da parte di un'impresa, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati, volta a ottenere le relative informazioni di cui tali imprese dispongono, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
Sulla seconda questione
31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» debba essere interpretato nel senso che osta a che un'impresa, che attribuisce numeri di telefono agli abbonati e che ha l'obbligo, in forza della normativa nazionale, di ottenere il consenso di tali abbonati all'utilizzo dei dati che li riguardano, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione, formuli tale richiesta in maniera tale che detti abbonati esprimono il proprio consenso riguardo a detto utilizzo in modo distinto a seconda dello Stato membro in cui le imprese che possono richiedere le informazioni di cui trattasi in tale disposizione forniscono tali servizi.
32 Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale», gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. Peraltro, dall'articolo 25, paragrafo 5, di tale direttiva risulta che il precedente paragrafo 2 si applica «fatte salve le prescrizioni della legislazione [dell'Unione] in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della [direttiva “vita privata e comunicazioni elettroniche”]».
33 Ne risulta che, al fine di rispondere alla seconda questione, occorre esaminare anche se l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva subordini a un consenso distinto e specifico di un abbonato la trasmissione, da parte di un'impresa che attribuisce numeri di telefono agli abbonati, dei dati personali dell'abbonato medesimo a un'impresa terza, la cui attività consiste nel fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il suddetto abbonato.
34 A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte ha statuito, al punto 67 della sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom (C‑543/09, EU:C:2011:279), che l'articolo 12 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga ad un'impresa che pubblica elenchi telefonici pubblici l'obbligo di trasmettere dati personali di cui essa dispone relativi agli abbonati di altri operatori telefonici ad un'impresa terza, la cui attività consista nel pubblicare un elenco pubblico, cartaceo o elettronico, o nel rendere tali elenchi consultabili attraverso servizi di consultazione, senza che una simile trasmissione sia subordinata ad un nuovo consenso degli abbonati. Tuttavia, da un lato, questi ultimi devono essere informati, prima dell'iniziale iscrizione dei loro dati in un elenco pubblico, in merito allo scopo di questo nonché del fatto che tali dati potranno essere comunicati ad un altro operatore telefonico e, dall'altro, deve essere garantito che i dati in questione non saranno usati, dopo la loro trasmissione, per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione.
35 Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto, tenuto conto del considerando 39 e del testo dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», che, quando un abbonato sia stato informato dall'impresa che gli ha assegnato un numero di telefono della possibilità che i suoi dati personali siano trasmessi ad un'impresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e questi abbia acconsentito alla pubblicazione di tali dati in un simile elenco, esso non debba dare nuovamente il suo consenso alla trasmissione degli stessi dati ad un'altra impresa allo scopo di pubblicare un elenco pubblico, cartaceo o elettronico, o di rendere siffatti elenchi consultabili attraverso servizi di consultazione, qualora venga garantito che i dati in questione non saranno usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione. Infatti, il consenso, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, di un abbonato debitamente informato all'inserimento dei dati personali che lo riguardano in un elenco pubblico attiene allo scopo di tale pubblicazione e si estende pertanto a qualunque ulteriore trattamento di tali dati da parte di imprese terze attive nel mercato della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, purché un simile trattamento persegua la medesima finalità. La Corte ha precisato a tale riguardo che il tenore letterale dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» non consente di ritenere che l'abbonato disponga di un diritto selettivo di decidere in favore di determinati fornitori di elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, punti da 62 a 65).
36 La Corte ha aggiunto che, quando l'abbonato ha acconsentito alla trasmissione dei dati personali che lo riguardano ad un'impresa determinata affinché siano inseriti in un elenco pubblico di tale impresa, la trasmissione degli stessi dati ad un'altra impresa che intende pubblicare un elenco pubblico, senza che detto abbonato abbia nuovamente prestato il proprio consenso, non può ledere la sostanza stessa del diritto alla tutela dei dati personali, riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, punto 66).
37 Da tali elementi risulta che è la finalità della prima pubblicazione dei dati personali dell'abbonato, per la quale quest'ultimo ha dato il consenso, ad essere determinante al fine di valutare la portata di detto consenso. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» prevede che gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.
38 Peraltro occorre constatare che, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, l'impresa che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico opera in un quadro normativo ampiamente armonizzato, che consente di assicurare in tutta l'Unione il medesimo rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati personali degli abbonati, come risulta in particolare dall'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva «servizio universale», nonché dall'articolo 1, paragrafo 1, e dall'articolo 12 della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche».
39 In simili circostanze, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle conclusioni, non vi è ragione di instaurare una differenza di trattamento a seconda che l'impresa che richiede la trasmissione dei dati personali relativi agli abbonati abbia sede nel territorio dello Stato membro di questi ultimi o in un altro Stato membro, dal momento che tale impresa raccoglie i dati in questione per fini identici a quelli per i quali essi sono stati raccolti ai fini della loro prima pubblicazione e che, di conseguenza, tale trasmissione è coperta dal consenso prestato da detti abbonati.
40 Di conseguenza, tenuto conto di tali considerazioni e di quelle esposte ai punti da 23 a 30 della presente sentenza, non occorre che l'impresa che attribuisce i numeri di telefono ai suoi abbonati formuli la richiesta di consenso dell'abbonato in maniera tale che quest'ultimo esprima il proprio consenso in modo distinto a seconda dello Stato membro verso il quale i dati che lo riguardano possono essere trasmessi.
41 Alla luce di tutti suesposti rilievi, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «servizio universale» deve essere interpretato nel senso che osta a che un'impresa, che attribuisce numeri di telefono agli abbonati e che ha l'obbligo, in forza della normativa nazionale, di ottenere il consenso di tali abbonati all'utilizzo dei dati che li riguardano al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione, formuli tale richiesta in maniera tale che detti abbonati esprimano il proprio consenso riguardo a tale utilizzo in modo distinto a seconda dello Stato membro in cui le imprese che possono richiedere le informazioni previste da tale disposizione forniscono tali servizi.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «richiesta», di cui a tale articolo, include altresì la richiesta da parte di un'impresa, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati, volta a ottenere le relative informazioni di cui tali imprese dispongono, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
2) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che osta a che un'impresa, che attribuisce numeri di telefono agli abbonati e che ha l'obbligo, in forza della normativa nazionale, di ottenere il consenso di tali abbonati all'utilizzo dei dati che li riguardano al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione, formuli tale richiesta in maniera tale che detti abbonati esprimano il proprio consenso riguardo a tale utilizzo in modo distinto a seconda dello Stato membro in cui le imprese che possono richiedere le informazioni previste da tale disposizione forniscono tali servizi.
16-03-2017 23:04
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