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Sentenza

Decisione della sezione che ometta il rinvio all’Adunanza Plenaria e statuisca in contrasto con precedente di quest’ultima - Censura - “Error in iudicando” - Inammissibilità - Fondamento.
Decisione della sezione che ometta il rinvio all’Adunanza Plenaria e statuisca in contrasto con precedente di quest’ultima - Censura - “Error in iudicando” - Inammissibilità - Fondamento.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l'omesso rinvio all'Adunanza Plenaria e l'erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile, prospettando un “error in iudicando”, estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle suddette decisioni.

In senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. U, sentenza 26812/2009: il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l'erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile prospettando un “error in iudicando”, estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale. (Nella specie, il ricorrente, con riguardo ad una controversia in materia di pubblico impiego privatizzato, lamentava che, ai fini dell'individuazione del momento dell'insorgenza del rapporto processuale, il Consiglio di Stato avesse fatto riferimento alla data del deposito del ricorso anziché a quella, ripetutamente affermata dal medesimo giudice, della notificazione, così provocando l'improcedibilità del ricorso per superamento del termine del 15 settembre 2000 previsto dall'art. 45, comma 17, del D.Lgs. 80/1998).
Avv. Antonino Sugamele

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