Danno all’immagine della P.A. causato da condotta di suo dipendente accertata da sentenza ex art. 444 Cpp resa nella vigenza della legge 475/2009 - Impugnazione in Cassazione della relativa decisione, non definitiva, della Corte dei Conti per asserita inapplicabilità dell’art. 17, comma 30 ter, del Dl 78/2009 - Inammissibilità – Ragioni.
Cassazione civile SEZIONI UNITE 7 DICEMBRE 2016, N. 25042
In tema di responsabilità contabile, la norma dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, conv., con modif., dalla l. n. 102/2009 - che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali computi) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della sua giurisdizione) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza. Ne consegue che, qualora il pubblico impiegato abbia patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. e la relativa sentenza sia stata resa successivamente all'entrata in vigore della l. n. 475/1999, che ha equiparato la detta pronuncia a quella di condanna, è inammissibile, non trattandosi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, l'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della sentenza non definitiva della Corte dei Conti di condanna del detto pubblico dipendente al risarcimento del danno all'immagine e da disservizio subiti dalla P.A..
Si veda, Cass. Sez. U, Sentenza 20728/2012: in tema di responsabilità contabile, la norma dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009 - che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali computi) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una limitazione della giurisdizione contabile, posto che la citata norma - nel disciplinare l'esercizio, da parte delle Procure regionali della Corte dei Conti, dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'Amministrazione - ha solo circoscritto i casi in cui è possibile chiedere il risarcimento di tale danno imputabile ad un suo dipendente.
30-08-2017 13:54
Richiedi una Consulenza