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Sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia penale –Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario.
Cooperazione giudiziaria in materia penale –Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario.
EU:C:2017:228,C-124, 188 E 213/16
22 MARZO 2017
Gli artt. 2, 3 §.1 lett. C) e 6 §§. 1 e 3 Direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro (nella fattispecie la Germania, nda), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell'ambito di un procedimento penale, prevede che l'imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest'ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest'ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario. L'art. 6 prescrive tuttavia che, nell'esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini. Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l'esercizio effettivo dei diritti previsti da detto art. 6.
La ratio della Direttiva in esame è offrire all'indagato/imputato tutte le informazioni utili all'esercizio delle garanzie processuali, del diritto di difesa e, quindi, garantire l'equo processo. La notifica del decreto penale di condanna, così come elaborato dal diritto tedesco, costituisce una forma di comunicazione dell'accusa a carico della persona interessata ai sensi dell'art. 6, dovendone rispettare i prescritti requisiti. La nomina di un domiciliatario è obbligatoria per l'esercizio di tali diritti e per non discriminare l'imputato che non risieda in Germania, tanto più che il termine d'impugnazione (15 gg.) decorre dalla conoscenza di tale decreto da parte dell'imputato: è, perciò, fondamentale per la sua difesa che, in assenza di un domicilio noto, venga nominato un domiciliatario. Dato che il termine di prescrizione decorre anche dalla notifica al domiciliatario, l'indagato potrà chiedere la remissione in termini se spirato (EU:C:2015:686 nella rassegna del 16/10/15) per l'esercizio delle sue garanzie processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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