Cooperazione giudiziaria in materia civile –Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo – Nozione di “giudice” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico”.
Il Regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento. Un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione non può perciò essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell'art. 3 §.1 di tale regolamento.
Questo peculiare procedimento ingiuntivo stragiudiziale (presente anche in altri Stati UE) non prevede contraddittorio perciò viola i principi di difesa, legittimo affidamento, fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia, indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante alla base del Regolamento stesso (EU:C:2016:198 e 448 nella rassegna del 17/6/16). La lite de qua sarà regolata dal Regolamento 1215/12 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Su questo stesso tema oggi è stata emessa anche la EU:C:2017:193, C-551/15.
12-03-2017 19:55
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