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Sentenza

Convenzione ONU sui diritti dei disabili – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati disabili – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati disabili.
Convenzione ONU sui diritti dei disabili – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati disabili – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati disabili.
L'art. 7 §.2 Direttiva 2000/78/CE (quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), letto alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (recepita dall'UE con la decisione 2010/48/CE) e in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che esso consente una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, che conferisce ai lavoratori subordinati con determinate disabilità una tutela speciale preventiva in caso di licenziamento, senza tuttavia conferirla ai pubblici impiegati con le stesse disabilità, a meno che sia dimostrata una violazione della par condicio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Quando si effettua tale verifica, il raffronto tra le situazioni deve essere fondato su un'analisi incentrata sull'insieme delle norme di diritto nazionale pertinenti che disciplinano le posizioni dei lavoratori subordinati e quelle dei dipendenti pubblici affetti da disabilità, tenuto conto in particolare dell'oggetto della tutela contro il licenziamento di cui al procedimento principale. Ove detto art.7, alla luce della citata Convenzione ONU ed in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, ostasse alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di rispettare il diritto dell'UE esigerebbe chele norme nazionali che tutelano i lavoratori subordinati disabili sia esteso anche a quelli pubblici con handicap.

I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalla EU:C:2016:514 e 851 (nella rassegna del 23/12/16).
Avv. Antonino Sugamele

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