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Sentenza

Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Livello d’informazione che deve essere fornito dalla banca.
Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Livello d’informazione che deve essere fornito dalla banca.
EU:C:2017:703, C-186/16
20 SETTEMBRE 2017
La nozione di «oggetto principale del contratto» ex art. 4 §.2 Direttiva 93/13/CEE comprende una clausola contrattuale, come quella oggetto del procedimento principale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, fissando una prestazione essenziale che lo caratterizza. Essa, quindi, non può essere ritenuta abusiva se formulata in modo chiaro e comprensibile. A tal fine la banca deve fornire ai mutuatari informazioni sufficienti ed in suo possesso (la postilla deve essere comprensibile sul piano formale, grammatiche ed in merito alla sue conseguenze economiche, anche potenzialmente significative) a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Ai sensi dell'art. 3 §.1 tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione di detto contratto, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sulla sua ulteriore esecuzione. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di questi requisiti e  valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione.

In linea con la prassi costante su questi temi (EU:C:2017:60 e 121, 2015:262 e 2014:282 nella rassegna del 17/2/17 e nei quotidiani del 23/4/15 e 5/5/14).
Avv. Antonino Sugamele

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