Confronto obiettivo dei prezzi – Omissione ingannevole – Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia – Liceità – Informazione rilevante – Grado e supporto dell’informazione.
Il combinato disposto degli artt. 4 Lett. A e C Direttiva 2006/114/CE (pubblicità ingannevole e comparativa) e 7 §§.1-3 Direttiva 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno) deve essere interpretato nel senso che può essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in discussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l'operatore pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell'insegna dell'operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti. Spetta al giudice del rinvio, per valutare la liceità di una simile pubblicità, verificare se, nel procedimento principale, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddisfi il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, dall'altro, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità, in particolare di quelle relative ai negozi dell'insegna dell'operatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima.
Il caso riguarda una campagna pubblicitaria aggressiva promossa da una catena di supermercati francesi, nota a livello internazionale, contro un competitor: nell'evidenziare di avere i prezzi più bassi, circa un'ampia gamma di prodotti di grandi marche, rispetto al concorrente, prometteva il rimborso del doppio della differenza se il consumatore avesse trovato un prezzo più basso. Sul sito web in caratteri piccolissimi si spiegava che la promozione era valida solo in alcune tipologie dei suoi punti vendita e che i prezzi della rivale erano stati presi solo nei punti «super», non anche negli «hyper», in cui erano più convenienti. La tipologia e la dimensione dei punti vendita in cui erano stati rilevati i prezzi alla base della promozione erano diversi, sì che la pubblicità risultava ingannevole per un consumatore medio e, quindi, rientrava tra le pratiche commerciali scorrette (EU:C:2011:299, 2010:696 e 2001:566).
12-02-2017 13:24
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