Competenza in materia di obbligazioni alimentari –Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti – Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre – Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita – Insussistenza.
L'art.8 Regolamento (CE) n. 2201/2003 (competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) e l'art. 3 Regolamento (CE) n. 4/2009 (competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest'ultimo Stato membro.
I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2014:2246, 2011:720 e 2010:437.
17-02-2017 20:50
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