Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozioni di “circostanze eccezionali” e di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle sue conseguenze.
Il combinato degli art. 5 §.3 e Considerando 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 (regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi del Cons.14. Tuttavia il vettore non può giustificare il ritardo con la necessità di effettuare un secondo controllo, allorché un esperto, da lui autorizzato a tale scopo, abbia constatato dopo la collisione che l'aereo in questione è in grado di volare: la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono, perciò, dovuti a circostanze eccezionali. Il vettore per evitare o prevenire il rischio di collisione con volatili ed essere esonerato dall'indennizzare i passeggeri ex art. 7 deve adottare tutte le «misure del caso», tra cui quelle di controllo a titolo preventivo dell'esistenza di detti volatili, purchè, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, possa effettivamente adottarle, non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e ne abbia dimostrato l'adozione relativamente al volo pregiudicato da detta collisione. Il giudice del rinvio verificherà il soddisfacimento di queste condizioni. Infine, nell'ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore causato non soltanto da una circostanza eccezionale ed inevitabile nei suddetti termini, ma anche da un'altra non rientrante in questa categoria, quello imputabile alla prima deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo di questo volo per valutarne se possa essere oggetto d'indennizzo ex art.7.
Cfr. EU:C:2015:618, 2011:303 e 2009:716.
06-05-2017 22:26
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