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Sentenza

Col suo comportamento asseritamente iniquo perde la fiducia di alcuni clienti che revocano le polizze: è giusto che perda anche la sua provvigione?
Col suo comportamento asseritamente iniquo perde la fiducia di alcuni clienti che revocano le polizze: è giusto che perda anche la sua provvigione?
EU:C:2017:377, C-48/16
17 MAGGIO 2017
L'art. 11 §.1 primo trattino Direttiva 86/653/CEE (agenti commerciali indipendenti) deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d'affari o della durata in esso previsti. Ergo, ai sensi dei §§. 2 e 3 è lecito chiedere il rimborso della provvisione proporzionato a questa perdita d'introiti senza che ciò costituisca una deroga «a detrimento dell'agente commerciale», qualora la quota della provvigione oggetto dell'obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e purché essa non sia imputabile al preponente. La nozione di «circostanze imputabili al preponente» (art.11 secondo trattino) non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l'estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all'origine della mancata esecuzione di tale contratto.

Infatti la provvigione spetta «nella misura in cui dette operazioni sono eseguite od avrebbero dovuto» esserlo. Nei contratti assicurativi l'esecuzione è ripartita in un certo lasso di tempo, perciò sarà proporzionata alla percentuale in cui l'obbligazione è stata effettuata, essendo lecito chiederne il rimborso in proporzione a tale inadempimento, dato che l'agente deve sempre agire secondo buona fede e lealtà. La restituzione, poi, è lecita solo se la mancata esecuzione «non è dovuta a circostanze imputabili al preponente», le quali saranno valutate dal giudice interno (EU:C:2016:127 e 2015:795 nelle rassegne del 4/3/16 e del 4/12/15).
Avv. Antonino Sugamele

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