Clausola attributiva di competenza – Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società – Azione di risarcimento – Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti – Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti.
L'art. 23 §.1 Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
In generale il Regolamento attribuisce la giurisdizione al foro ove risiede il convenuto (Grecia, ove è pendente la lite che ha originato la pregiudiziale) ma alcune sue norme contengono eccezioni a questa regola nei limiti tassativi enunciati dalle stesse.L'art.23 consente alle parti, nella loro autonomia negoziale, di attribuirla ad un giudice di loro scelta (Inghilterra) e sono solo loro che possono invocarla non i terzi. I rappresentanti della convenuta per inadempimento, non essendo parte dell'accordo (né le società hanno mai espresso la volontà di essere vincolati alle loro scelte), infatti, non possono invocarla per contestare la giurisdizione delle Corti greche su questa azione d'indennizzo (EU:C:2016:525, 2015: 335 e 334 nelle rassegne dell'8/7/16 e del 22/5/15).
01-07-2017 16:17
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