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Sentenza

Centrale di committenza regionale ex art. 1, comma 455, della legge 296/2006 e l.r. Piemonte 19/2007, strutturata in forma societaria - Azione di responsabilità per danni al patrimonio sociale contro amministratori e dipendenti - Giurisdizione contabile - Sussistenza – Fondamento.
Centrale di committenza regionale ex art. 1, comma 455, della legge 296/2006 e l.r. Piemonte 19/2007, strutturata in forma societaria - Azione di responsabilità per danni al patrimonio sociale contro amministratori e dipendenti - Giurisdizione contabile - Sussistenza – Fondamento.
SEZIONI UNITE
ORDINANZA 5 DICEMBRE 2016, N. 24737
La centrale di committenza costituita dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006, pur avendo assunto la forma della società per azioni, si configura, in sostanza, come un ente pubblico regionale, in tal senso deponendo la sua struttura organizzatoria ed operativa, quale emerge tanto dalla l.r. 19/2007, che ne ha disposto la costituzione, quanto dal modo in cui le relative prescrizioni sono state trasfuse nello statuto. La lesione al suo patrimonio sociale, pertanto, si configura come un danno erariale ed i suoi amministratori e dipendenti, che l'hanno cagionato, sono, per l'effetto, assoggettati alla giurisdizione contabile, fermo restando che la veste formale e, dunque, la sua qualità di soggetto societario conservano rilevanza a tutti gli altri effetti.

Non si rilevano precedenti in termini.
Avv. Antonino Sugamele

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