Avvocato spacciatore: la sanzione della sospensione non può superare l'anno.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 novembre 2016 – 19 aprile 2017, n. 9860
Presidente Rordorf – Relatore Di Iasi
Fatti di causa
Il COA di (…) ha comminato all'Avvocato D.S.F. la sanzione della radiazione avendo ritenuto rilevanti sul piano disciplinare le circostanze accertate in sentenza penale di condanna a suo carico per il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti;
il ricorso proposto dal D.S. al C.N.F. è stato parzialmente accolto - con sostituzione della irrogata sanzione della radiazione con quella della sospensione dall'esercizio della professione per tre anni - sul rilievo che nel nuovo ordinamento forense, ispirato al principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari, la condotta contestata non risulta considerata espressamente e che possono essere valutate a favore dell'incolpato una serie di circostanze di fatto (giovane età, modalità del coinvolgimento nella condotta illecita, breve arco temporale di consumazione dell'illecito) idonee a far presumere il recupero di una linearità di comportamento tale da legittimare il suo reinserimento nell'ordinamento forense.
Avverso la decisione del C.N.F. il D.S. ha proposto ricorso denunciando violazione di legge, posto che l'art. 40 r.d.l. n. 1578 del 1933, applicabile al momento della commissione dell'illecito, prevede la sanzione della sospensione in misura non superiore ad un anno e ha sollecitato in via di urgenza la sospensione della irrogata sanzione disciplinare; queste sezioni unte, su conforme pare del P.G., hanno già provveduto sull'istanza cautelare accogliendola.
Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato. L'art. 40 r.d.l. n. 1578 del 1933, applicabile nella specie ratione temporis, prevede che che "Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono: 1 l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del sindacato; 2 la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 3 la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43; 4 la radiazione dall'albo".
Già secondo a disciplina applicabile nella specie si evince chiaramente che le sanzioni irrogabili per gli avvocati costituiscono un numero chiuso, con la conseguenza che ogni sanzione diversa da quelle previste ovvero irrogata al di fuori della previsione di legge deve ritenersi illegittima.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata che ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre anni deve essere cassata con rinvio al C.N.F. anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al C.N.F..
22-04-2017 23:43
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