Appalti pubblici – Trasporti – Nozione di “sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei” – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi aeroportuali.
L'art. 7 Direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all'assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell'aeroporto.
Non esistono precedenti in materia. In una lite tra la concessionaria degli spazi aereoportuali ed una ditta che aveva la gestione dei servizi a terra in un ampio hangar, il Tar Lombardia ha sollevato una pregiudiziale sulla compatibilità dell'artt. 207 ss Dlgs 163/06 con cui è stata trasposta questa direttiva nel nostro ordinamento. Già gli artt. 4 e 11 Dlgs 18/99 (trasposizione di un'altra direttiva in materia) prevedevano il libero accesso a questo mercato. Oggi è stata depositata anche la EU:C:2017:550, C-433/16 sulla pregiudiziale sollevata dalla nostra S.C. relativa a questioni processuali (azione contro la contraffazione) analoghe a quelle delle EU:C:2016:282 e 2017:497 nelle rassegne del 22/4/16 e 30/6/17.
16-07-2017 13:18
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