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Sentenza

Tutela dei consumatori. Fallimento del costruttore. Mediazione. Provvigione. Giurisdizione su liti.
Tutela dei consumatori. Fallimento del costruttore. Mediazione. Provvigione. Giurisdizione su liti.
Nozione di attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore – Contratto di mandato volto alla realizzazione dell'obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore – Collegamento stretto.
L'art. 15 §. 1 Lett. C. Regolamento (CE) n. 44/2001 (competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell'ambito di un'attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l'art. 16 §.1, dev'essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell'ambito dell'attività commerciale o professionale «diretta» da tale professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un'attività siffatta. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare l'identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, l'identità dell'obiettivo economico perseguito tramite i medesimi, vertenti sullo stesso oggetto concreto, e la complementarità del secondo contratto rispetto al primo contratto, in quanto volto a permettere il raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo.

La ratio di questa eccezione all'art. 2, che deve essere interpretato in senso restrittivo, è tutelare i consumatori: il mediatore, visto il fallimento del costruttore (entrambi tedeschi) e l'impossibilità di conseguire il fine economico (godimento dell'appartamento nel complesso turistico spagnolo) stipulò un contratto di mandato con gli acquirenti, sì che potessero godere della tutela dei consumatori, vista la stretta connessione tra i due contratti che regolano la sua attività di mediazione. Si precisi che i criteri ravvisati dall'art. 15 §.1 (una parte contrattuale ha la qualità di consumatore e agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, tale contratto sia effettivamente concluso e rientri nelle categorie di cui al §.1 Lett. A-C) sono cumulativi: il mancato rispetto anche di uno solo esclude che la competenza possa essere individuata secondo le norme che regolano i contratti tra consumatori e professionisti (EU:C:2015:37 –nella rassegna del 30/1/15 – ed EU:C:2013:790 e 165).Questa accortezza era perciò necessaria perché i ricorrenti potessero avvalersi di tali garanzie.
Avv. Antonino Sugamele

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