Trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche - Reinquadramento e accesso alla dirigenza ex art. 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004 - Procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, l'art. 1, comma 49, della l. n. 311 del 2004, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell'accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell'accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.
In senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1047 del 2014:In tema di passaggio dei segretari comunali o provinciali presso altre pubbliche amministrazioni, l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ne disciplina il re inquadramento a seguito del processo di mobilità, non è applicabile alle procedure esaurite alla data di entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla precedente categoria (A, B o C) di inquadramento del pubblico dipendente. Ne consegue che il segretario comunale o provinciale, trasferito ad una P.A. diversa da quella di provenienza per effetto di procedura di mobilità già esaurita al momento dell'entrata in vigore della legge n. 311 cit., non ha diritto al suddetto reinquadramento.
28-05-2016 00:06
Richiedi una Consulenza