Spese anticipate dall’erario – anticipazione ai consulenti tecnici di parte e agli ausiliari del magistrato delle sole spese “sostenute” - e non anche di quelle “da sostenere” - per l’adempimento dell’incarico – manifesta inammissibilità.
Il giudice rimettente – escludendo la possibilità di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico di parte convenuta, assumendo che quest'ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito, in astratto, potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole – trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice – al cui prudente apprezzamento è affidata – di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, ovvero per l'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Gli erronei presupposti interpretativi e l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice a quo minano irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in guisa tale da determinare la loro manifesta inammissibilità.
In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 241/2015: la questione di legittimità costituzionale che muove da un erroneo presupposto interpretativo è inammissibile.
19-06-2016 14:28
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