Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Requisiti per la certificazione – Sentenza contumaciale – Nozione di “credito non contestato” – Condotta processuale di una parte che può valere come “assenza di contestazione del credito”.
Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'art. 3 §. 1, II comma, Lett. B Regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.
La pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale di Bologna. Si ricordi che i Considerando 5 e 6 di detto regolamento, dandone una definizione, chiariscono che «la nozione di “credito non contestato” dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico». Tra queste situazioni c'è anche la mancata comparizione in giudizio (contumacia), poiché la sua inattività comporta un implicito riconoscimento del credito. Si noti che il Regolamento «stabilisce unicamente norme procedurali minime, necessarie per rispettare i diritti della difesa del debitore contumace, senza tuttavia disciplinare tutti gli aspetti della contestazione del credito, quali, in particolare, la forma di un atto di contestazione, gli organi coinvolti nella procedura di contestazione o i termini applicabili. Di conseguenza, in ciascuno Stato membro, il debitore deve procedere a una contestazione del genere conformemente alle norme di procedura civile in vigore». Ergo è del tutto irrilevante che il nostro diritto non consideri la condanna contumaciale equivalente ad una non contestazione del credito (EU: C:2015:383 e 825 nelle rassegne dell'11/6 e 18/12/15).
19-06-2016 14:40
Richiedi una Consulenza