Sicurezza sociale. Previdenza. Pensioni ed altre invalidità.
L'art. 5 Lett. A Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le prestazioni di vecchiaia erogate da un regime pensionistico aziendale o di categoria di uno Stato membro e quelle erogate da un regime pensionistico legale di un altro Stato membro, fermo restando che questi due regimi rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento, costituiscono prestazioni equivalenti ai sensi di detta disposizione, in quanto entrambe le categorie di prestazioni perseguono il medesimo obiettivo di garantire ai rispettivi beneficiari il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello di cui questi ultimi godevano prima del pensionamento.
Già codificata dalle EU:C:2015:239 e 643 nella rassegna del 02/10/15.
31-01-2016 18:51
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