Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 Cpc - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento.
La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 Cpc, è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, Cpc, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.
In senso difforme si erano espresse le Sezioni unite, in precedenza con la Sentenza 20073/2013, secondo cui, in applicazione del terzo comma dell'art. 360 Cpc, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 40/2006, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, Cpc).
27-04-2016 21:52
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