Reti e servizi di comunicazione elettronica – Diritto di ricorso avverso una decisione adottata da un’ANR – Meccanismo di ricorso efficace – Mantenimento in vigore della stessa in attesa dell’esito del ricorso – Effetti nel tempo della decisione del giudice nazionale che pronuncia l’annullamento di tale della decisione – Possibilità di annullarla retroattivamente – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
L'art. 4 §.1 comma I, prima e terza frase e comma II Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), in combinato disposto con l'art. 47 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell'ANR deve poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un'effettiva tutela dei diritti dell'impresa che ha proposto il ricorso.
Principi di diritto già codificati dalle EU:C:2013:342,2015:24 e 386, nella rassegna dell'11/6/15.Su questo tema si rinvia alla EU:C:2016:780, C-424/15 per quanto attiene alla fusione di due o più ANR, ai poteri del nuovo organismo multisettoriale ed alla facoltà di ricorrere contro le decisioni di questo ultimo
31-12-2016 15:21
Richiedi una Consulenza