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Sentenza

Regole tecniche nel settore dei giochi d’azzardo – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inapplicabilità delle regole aventi la qualità di regole tecniche non notificate alla Commissione.
Regole tecniche nel settore dei giochi d’azzardo – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inapplicabilità delle regole aventi la qualità di regole tecniche non notificate alla Commissione.
L'art. 1 Direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella nozione di «regola tecnica», ai sensi di tale direttiva, soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 8 §.1, il cui inadempimento è sanzionato con l'inapplicabilità di una regola siffatta.

La lite verte sull'assoluzione di due gestrici di casinò che avevano usato apparecchi automatici senza la dovuta licenza.
Avv. Antonino Sugamele

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