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Sentenza

Prorogabilità delle concessioni di grande derivazione idroelettrica prima della scadenza delle concessioni.Incostituzionalità.
Prorogabilità delle concessioni di grande derivazione idroelettrica prima della scadenza delle concessioni.Incostituzionalità.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 dicembre 2015 – 3 marzo 2016, n. 4192
Presidente Rovelli – Relatore Petitti

Svolgimento del processo

1. - Edison s.p.a., premesso che era titolare di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico per l'impianto di (…), con scadenza al 31 dicembre 2010; che, a seguito delle modificazioni apportate al d.lgs. n. 79 del 1999 dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, essa aveva realizzato, nei tempi previsti dall'art. 1, commi 485 e seguenti, di detta legge, ingenti interventi di miglioramento degli impianti, rispondenti ai requisiti indicati dalle citate disposizioni e aveva altresì versato il canone aggiuntivo nella misura prevista dall'art. 1, comma 486, come risultava da autocertificazione inviata il 18 luglio 2007, corredata della necessaria documentazione; che le citate disposizioni della legge n. 266 del 2005 prevedevano la proroga delle grandi derivazioni idroelettriche in corso alla data del 31 dicembre 2005, per ulteriori dieci anni; che, per effetto dell'attuazione degli investimenti previsti e dell'adempimento alle altre prescrizioni previste, doveva ritenersi conseguito il diritto alla proroga della concessione in corso; che era, pertanto, ininfluente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486, 487 e 489, della detta legge, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 2008, in quanto il diritto alla proroga decennale da quelle disposizioni previsto era già maturato fin dal 18 luglio 2007; tanto premesso, Edison s.p.a. conveniva dinnanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche la Regione Lombardia, chiedendo l'annullamento della nota della Giunta regionale del 24 dicembre 2009, relativa alla concessione di una grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (impianto di …), con la quale le veniva comunicato che la concessione sarebbe venuta a scadenza in data 31 dicembre 2010.
1.1. - Tale nota, ad avviso della ricorrente, era illegittima, in primo luogo perché, avendo essa realizzato, nel periodo stabilito dalla legge, "congrui interventi di ammodernamento degli impianti" rispondenti ai requisiti di cui ai commi dal 485 al 489 della legge n. 266 del 2005 ed autocertificati secondo le modalità del comma 488, già prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l'efficacia abrogativa della sentenza su tali norme non poteva incidere su situazioni giuridiche già consolidate prima della declaratoria di incostituzionalità; il diritto alla proroga della concessione ad essa spettante non poteva, pertanto, essere travolto dalla declaratoria di incostituzionalità delle norme che avevano accordato la proroga delle concessioni, posto che tale proroga era divenuta definitiva anteriormente alla declaratoria di incostituzionalità.
1.2. - Ulteriore profilo di illegittimità veniva dalla ricorrente ravvisato in ciò che, se si fosse qualificata la nota impugnata come esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione, finalizzata alla revoca e/o all'annullamento della concessione di cui essa era titolare, vi sarebbe stata violazione delle norme (specificamente indicate) che dispongono la comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento o di revoca, nonché per la mancata valutazione dell'affidamento del destinatario.
1.3. - La nota del 24 dicembre 2009 sarebbe poi stata illegittima per violazione dell'art. 25 del r.d. n. 1775 del 1933, per illegittima applicazione delle norme che prevedono il passaggio del possesso degli impianti allo Stato, in caso di scadenza della concessione, essendo stato violato il termine del preavviso di tre anni previsto dal cit. art. 25, terzo comma, e per non essere stato applicato, in via discrezionale, un potere di proroga ancorato a parametri oggettivi e ragionevoli.
2. - La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio, sosteneva il difetto di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. c), del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto la causa petendi di cui la società ricorrente aveva chiesto la tutela non avrebbe avuto ad oggetto la legittimità dell'atto ma sarebbe consistita nella tutela del "diritto soggettivo" al prolungamento della concessione.
Nel merito, la Regione sosteneva l'infondatezza dei motivi di gravame.
3. - Nelle more del giudizio, interveniva il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, il quale, all'art. 15, commi 6-ter e 6-quater, prevedeva che, "al fine di garantire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 485 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni" (comma 6-ter), "sino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni per quanto di loro competenza" (comma 6-quater: c.d. clausola di cedevolezza).
La Regione Lombardia, dichiarando di avvalersi della clausola di cedevolezza prevista dall'art. 15, comma 6-quater citato, adottava la legge regionale n. 19 del 2010 che, inserendo l'art. 53-bis nel testo della preesistente legge regionale n. 26 del 2003, introduceva una nuova disciplina in tema di affidamento delle concessioni idroelettriche.
Con delibera n. 1205 in data 29 dicembre 2010 la Giunta regionale lombarda, in applicazione del citato art. 53-bis, stabiliva che, in conseguenza dell'approvazione della nuova normativa regionale, le disposizioni statali dovevano ritenersi "cedevoli" e, pertanto, "la prosecuzione temporanea dell'esercizio temporaneo degli impianti da parte del concessionario uscente non comporta la proroga della concessione, che viene, quindi, a scadere" stabilendo, peraltro, di consentire ai titolari delle 10 concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in scadenza il 31 dicembre 2010, tra le quali anche la concessione di Edison s.p.a., di proseguire in via temporanea l'esercizio delle derivazioni nelle more del completamento delle procedure di assegnazione di cui all'art. 53-bis, e comunque, non oltre il 1 gennaio 2016.
4. - Edison s.p.a. impugnava anche la delibera n. 1205 del 2010, deducendone la illegittimità sotto vari e argomentati profili.
La Regione Lombardia resisteva anche a questo secondo ricorso, del quale eccepiva la inammissibilità e comunque l'infondatezza.
5. - Con sentenza n. 2 del 2014, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, disattesa la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava i ricorsi.
Nel merito, il Tribunale superiore riteneva che la tesi della ricorrente, secondo cui la documentazione relativa ai miglioramenti effettuati e la relativa autocertificazione erano intervenuti prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, non potesse essere condivisa. Ad avviso del Tribunale, infatti, doveva ritenersi che l'autocertificazione con l'allegata documentazione, volta a dimostrare gli investimenti che costituivano il presupposto della proroga, avrebbe dovuto essere presentata entro i sei mesi successivi alla originaria scadenza della concessione mentre, negli ulteriori sei mesi (ossia, entro l'anno dalla originaria scadenza), le amministrazioni avrebbero potuto verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Nella fattispecie, l'autocertificazione era stata presentata ben prima della scadenza della concessione (e non nei sei mesi successivi alla originaria scadenza), ma tale fatto non comportava il consolidamento del diritto alla proroga, atteso che l'amministrazione aveva tempo fino ad un anno dalla originaria scadenza della concessione per verificare la congruità degli investimenti autocertificati.
Al momento della declaratoria di incostituzionalità della norma (18 gennaio 2008), dunque, non poteva ritenersi ancora acquisito o consolidato il diritto del concessionario alla proroga. Da ciò l'infondatezza di tutti i motivi proposti con il primo gravame e con il primo e con l'ultimo motivo del secondo gravame, che ponevano a loro presupposto l'ipotesi del consolidamento, in favore della società ricorrente, della proroga decennale prevista dalla legge n. 266 del 2005.
Quanto agli altri motivi del secondo gravame - formulati sulla premessa che le norme della successiva legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, che avevano disposto la proroga delle concessioni per cinque anni, avrebbero avuto valore assoluto e che sarebbero state incostituzionali sia le previsioni dell'art. 15-quater, che aveva previsto la possibilità di una diversa disciplina regionale di tale materia (c.d. clausola di cedevolezza), sia le norme regionali emanate in esecuzione di tale clausola - il Tribunale superiore rilevava che, con sentenza n. 205 del 2011, la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dell'art. 15, comma 6-quater, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lett. b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza.
Dalla declaratoria di incostituzionalità discendeva, ad avviso del Tribunale superiore, l'irrilevanza delle altre censure proposte con il secondo ricorso.
La prosecuzione della concessione della società ricorrente, già scaduta, come evidenziato nel primo ricorso, il 31 dicembre 2010, restava quindi regolata dal comma 6-ter, lett. e), del decreto-legge n. 78 del 2010, che ne consentiva l'esercizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario; con la precisazione che su tale disciplina non influiva quanto disposto dall'art. 53-bis della legge regionale n. 23 del 2006, il cui comma 4 non era stato dichiarato incostituzionale dalla successiva sentenza della Corte n. 339 del 2011 e che, nella sostanza, riproduceva quanto disposto dal cit. art. 15, comma 6-ter, lett. e), anch'esso ritenuto non contrastante con i principi costituzionali.
6. - Avverso questa sentenza Immobiliare Edison s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
La Regione Lombardia ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 1, commi 485, 486, 487 e 488, della legge n. 266 del 2005 e la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale, e dopo aver precisato che il tema fondamentale della controversia risiede nell'accertare se il rapporto concessorio e, in particolare, la proroga del medesimo, costituisca o no un rapporto esaurito, come tale sottratto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 136, 1 comma, Cost., dell'art. 1, commi 485, 486, 487, 488, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ.)".
La ricorrente rileva innanzitutto che, nella disciplina dell'art. 1, commi 485 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, la proroga non è disposta con provvedimento dell'amministrazione competente, ma costituisce un effetto previsto dalla legge, al verificarsi delle condizioni previste: effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti, di cui al comma 487; versamento del canone aggiuntivo unico. Della sussistenza delle dette condizioni era previsto che la parte interessata desse comunicazione all'amministrazione mediante autocertificazione; con la precisazione, però, che nel procedimento delineato dal legislatore del 2005 l'autocertificazione non era elemento costitutivo della fattispecie. In ogni caso, osserva la ricorrente, l'autocertificazione era, nella specie, stata trasmessa all'amministrazione concedente prima ancora che la Corte costituzionale dichiarasse la illegittimità della disciplina richiamata. Deporrebbe in tal senso il fatto che l'art. 1, comma 488, disponeva che l'omissione dell'autocertificazione comportava la "nullità della proroga", con ciò presupponendo che il diritto alla proroga ben poteva dirsi consolidato a prescindere dalla trasmissione dell'autocertificazione, non rappresentando tale dichiarazione elemento costitutivo della fattispecie.
In sostanza, il consolidamento della proroga si era verificato prima della pubblicazione della sentenza n. 1 del 2008.
2. - Con il secondo motivo - "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 136, 1 comma, Cost., dell'art. 1, commi 485, 486, 487, 488, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ.)" - la ricorrente ribadisce che i fatti costitutivi della proroga (decisione ed esecuzione di investimenti finanziari; pagamento di un canone aggiuntivo) erano venuti in essere prima della sentenza n. 1 del 2008 e che quindi la proroga era già entrata nel suo patrimonio.
Contesta poi l'interpretazione data dal Tribunale superiore, secondo cui l'autocertificazione avrebbe potuto essere trasmessa solo entro i sei mesi dalla scadenza originaria della concessione, atteso che la formulazione legislativa "entro sei mesi dalle scadenze" deve essere intesa come limite cronologico non superabile dal soggetto interessato, che ben poteva effettuare la trasmissione dell'autocertificazione anche prima della scadenza della concessione. Il Tribunale superiore, d'altra parte, nel riconoscere che l'autocertificazione era stata presentata ben prima della scadenza della concessione, ha tuttavia ritenuto che tale fatto non incidesse sul consolidamento del diritto alla proroga, sul rilievo che l'amministrazione concedente aveva tempo per effettuare le verifiche ad essa demandate sino ad un anno dalla originaria scadenza della concessione. Interpretazione, questa, erronea, in quanto, posto che il comma 488 prevedeva che "entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati", il termine di sei mesi previsto a favore dell'amministrazione concedente doveva intendersi decorrente dalla presentazione dell'autocertificazione, risultando del tutto illogico ritenere che il termine di sei mesi per l'amministrazione dovesse comunque cominciare a decorrere dalla scadenza originaria della concessione. Né poteva ritenersi che il termine per l'esercizio del potere di controllo da parte dell'autorità concedente derivasse dall'art. 1, comma 488, della legge n. 266 del 2005, dipendendo invece dal d.P.R. n. 445 del 2000, che consente sempre l'effettuazione di controlli sulle circostanze oggetto di autocertificazione (art. 71). D'altra parte, lo stesso comma 488, prevedeva che "il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza dalla concessione". In sostanza, in presenza di un potere di controllo esercitabile dall'amministrazione in ogni tempo, doveva escludersi che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 1 del 2008 comportasse il venir meno del potere di controllo da parte dell'autorità concedente e degli effetti dell'avvenuto consolidamento della proroga.
3. - Con il terzo motivo - rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 136, 1 comma, Cost., e dell'art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87; dell'art. 41 Cost. e dei principi generali in materia di leggi incentivo; dell'art. 2 Cost. fondativo dei criteri di correttezza, buona fede e affidamento (articolo 360, 1 comma, n. 3, cod. proc. civ.)" - la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale superiore non abbia considerato che le disposizioni rilevanti della legge n. 266 del 2005 appartenevano alla categoria delle c.d. "leggi incentivo", e non abbia quindi tenuto conto dei problemi di tutela dell'affidamento che l'adozione di tali leggi pone. In proposito, la ricorrente osserva che la legge incentivo è caratterizzata dal fatto che la legge, per ottenere l'attività desiderata, predispone a favore del privato un vantaggio, che assume il ruolo di controprestazione.
Nella specie, il vantaggio perseguito dal legislatore era costituito dall'impegno dei concessionari a compiere investimenti volti a migliorare le prestazioni energetiche, a tutelare l'ambiente e a corrispondere un canone aggiuntivo, mentre la controprestazione era costituita dal proroga decennale della concessione in scadenza, sicché, una volta tenuto il comportamento posto a carico del concessionario, il rapporto onere-proroga doveva ritenersi esaurito, e quindi non sottoposto agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 1 del 2008. In altri termini, la retroattività propria delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale non avrebbe potuto cancellare il fatto compiuto dal concessionario, né abolire il legame normativo fra esso e la proroga, dovendosi in particolare tenere conto della necessità di tutelare, specialmente con riguardo alle leggi incentivo, l'affidamento di chi avesse dato corso alla prestazione prevista dal legislatore come meritevole di un incentivazione; affidamento da salvaguardare sia con riferimento ad interventi normativi abrogativi dei benefici accordati, sia a pronunce della Corte costituzionale, da ritenersi inoperanti retroattivamente ove, come nel caso di specie, la prestazione incentivata sia stata eseguita.
4. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato.
4.1. - Per una più agevole comprensione delle argomentazione che si andranno a sviluppare, appare opportuno riprodurre il testo dei commi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, rilevanti ai fini della decisione:
comma 485: "in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487":
comma 486: "il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno";
comma 487: "ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MW di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione";
comma 488: "i titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione".
4.2. - La ricorrente sostiene che dal complesso delle citate disposizioni dovrebbe desumersi che la proroga decennale sarebbe conseguita al solo completamento degli interventi di ammodernamento degli impianti e al pagamento del canone, rappresentando l'autocertificazione unicamente un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto alla proroga.
Tale assunto non può essere condiviso.
In primo luogo deve osservarsi che se è vero che la proroga è prevista dalla legge e non è subordinata alla adozione di un provvedimento da parte della pubblica amministrazione, è pur vero che la legge delinea un procedimento che si incentra, a pena di nullità della proroga, sulla trasmissione dell'autocertificazione entro sei mesi dalle originarie scadenze delle concessioni e sulla possibilità attribuita all'amministrazione concedente, nei sei mesi successivi, di verificare la congruità degli investimenti autocertificati.
La scansione temporale delineata dalle richiamate disposizioni non consente di ritenere che la proroga potesse essere perfezionata con il solo completamento degli investimenti, essendo necessario a tal fine non solo il pagamento di un canone aggiuntivo per quattro anni a decorrere dal 2006,
ma anche la verifica della congruità degli investimenti. In sostanza, sino alla detta verifica la proroga non avrebbe potuto dirsi entrata nel patrimonio del concessionario.
Né potrebbe sostenersi che il termine di effettuazione della verifica da parte dell'amministrazione concedente potesse decorrere dalla trasmissione dell'autocertificazione. Invero, il comma 488 è assolutamente chiaro nel prevedere che l'autocertificazione dovesse essere trasmessa "entro sei mesi dalle scadenza di cui ai commi precedenti" e che "entro i sei mesi successivi" l'amministrazione concedente potesse effettuare la verifica di congruità. Nessun elemento testuale autorizza, dunque, a ritenere che la trasmissione dell'autocertificazione operi da dies a quo del termine semestrale per la verifica demandata all'amministrazione concedente, neanche se tale trasmissione avvenga prima della scadenza della concessione, anche di un lasso di tempo come nella specie assai rilevante. D'altra parte, che i termini per la trasmissione dell'autocertificazione e per la verifica della congruità degli investimenti autocertificati fossero, nella disciplina posta dalla legge n. 266 del 2005, destinati a decorrere con riferimento alla scadenza originaria della concessione si desume anche dal riferimento all'obbligo del pagamento del canone aggiuntivo, previsto per quattro anni con decorrenza dal 2006.
In sostanza, la decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso che il procedimento delineato dall'art. 1, commi 485 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, si fosse perfezionato prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni, risulta immune dalle proposte censure.
4.3. - Peraltro, quand'anche volesse accedersi alla soluzione proposta dalla ricorrente, e cioè quella del perfezionamento della proroga sulla base della sola effettuazione degli investimenti e del pagamento del canone aggiuntivo per quattro anni, non per questo il ricorso potrebbe ritenersi fondato.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è infatti intervenuta in un momento (18 gennaio 2008) in cui la concessione della quale era titolare la ricorrente non era ancora scaduta (in base al d.lgs. n. 79 del 1999 la scadenza della concessione era il 31 dicembre 2010) e quindi in un momento in cui la proroga non aveva ancora iniziato ad operare. In una simile situazione, invero, non poteva ritenersi che la proroga in ipotesi conseguita al mero compimento degli interventi migliorativi, potesse operare pur dopo che la proroga stessa, in quanto tale, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
La pretesa della ricorrente, articolata nel terzo motivo di ricorso e fondata sul rilievo che tali disposizioni avevano natura di legge di incentivazione, in quanto tali insuscettibili di rimozione retroattiva da parte del legislatore e quindi resistenti anche alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge che quella proroga prevedeva, non possono essere condivise. Le deduzioni difensive, invero, vengono svolte avendo riguardo ai limiti che incontrerebbe il legislatore nell'eventuale abrogazione delle dette disposizioni con efficacia retroattiva. Tali argomentazioni, se possono essere condivise quanto ai limiti alla possibile efficacia retroattiva dell'abrogazione delle leggi di incentivazione, essendo necessario apprestare forme di tutela dell'affidamento dell'imprenditore che su quelle leggi abbia modulato le proprie scelte economiche, non appaiono invece tenere conto della diversità esistente tra abrogazione con efficacia retroattiva e dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge di incentivazione. Pretendere di dare applicazione per il futuro a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, con l'effetto proprio di tale declaratoria (cessazione degli effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale) perché il contenuto normativo da quelle disposizioni previsto costituiva il corrispettivo della prestazione eseguita in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 485 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, equivarrebbe a vanificare la portata della decisione della Corte costituzionale.
In altri termini, una volta rimosse dall'ordinamento le disposizioni che prevedevano la prorogabilità delle concessioni di grande derivazione a determinate condizioni prima della scadenza delle concessioni stesse, deve escludersi che la proroga, pur essendo state poste in essere le condizioni previste dal legislatore, potesse operare, non ricorrendo una di quelle situazioni che preclude il dispiegarsi della naturale efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una disposizione di legge.
D'altra parte, una cosa è un intervento legislativo con efficacia retroattiva, la cui conformità a Costituzione va valutata nel bilanciamento con altri valori costituzionali (nella specie, quello della tutela dell'affidamento), altra cosa è la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione per il suo contenuto, contrastante con precetti costituzionali (nella specie, principi comunitari in materia di tutela della concorrenza; riparto delle competenze tra Stato e regioni). E poiché nella sentenza n. 1 del 2008 era proprio la proroga del termine di scadenza della concessione in sé ad essere costituzionalmente illegittima, deve escludersi che, in pendenza della efficacia della concessione, possa predicarsi un diritto ad una proroga del termine di scadenza, non ancora maturato, per un periodo successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che quella proroga abbiano previsto.
Problema diverso è quello, veicolato con il terzo motivo di ricorso, delle possibili azioni esperibili a fronte della effettuazione di investimenti sulla base di una legge poi dichiarata incostituzionale; certo è però che la tutela esperibile non può essere quella che miri a ripristinare gli effetti di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.
5. - Il ricorso deve essere quindi rigettato.
La complessità della controversia, connessa a modifiche normative e a interventi della Corte costituzionale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Poiché il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

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