Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Nozione di “mandato d’arresto” – Nozione autonoma di diritto dell’Unione.
L'art. 8 §.1 Lett. C della Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.
Il caso riguarda la richiesta d'estradizione dall'Olanda verso l'Ungheria, ove pendevano procedimenti per due reati commessi dal ricorrente. Orbene tutta la materia si basa sul principio del mutuo riconoscimento che è il fondamento della cooperazione in materia penale. La Decisione impone di dare esecuzione al MAE, indicando i casi di esecuzione non obbligatoria e/o non facoltativa (artt-3-4 bis) e sancisce le condizioni tassative da rispettare per dargli esecuzione. L'art. 8 dà la definizione di mandato di arresto. Una delle condizioni necessarie per eseguire il MAE è un valido mandato di arresto basato su una decisione giudiziaria: è questo il punto focale dato che nella fattispecie il mandato era stato emesso dalla polizia e non da un'autorità giudiziaria, che però aveva comunque vagliato le circostanze in cui era stato emesso e la legittimità dell'ordine della polizia (l'arresto era stato convalidato dal PM): il mandato della polizia, così controllato e convalidato, rientra nella nozione di ex art. 8 perché rispetta l'elevato livello di fiducia tra gli Stati, richiesto dalle norme sul MAE ed i principi dell'equo processo (EU:C:2016:198 e 385).
07-12-2016 14:44
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