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Sentenza

Prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali – previsione, con norma di interpretazione autentica, che non danno diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero – applicabilità anche ai rapporti giuridici in essere alla data dell’entrata in vigore della norma censurata, con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato – non fondatezza.
Prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali – previsione, con norma di interpretazione autentica, che non danno diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero – applicabilità anche ai rapporti giuridici in essere alla data dell’entrata in vigore della norma censurata, con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato – non fondatezza.
La norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 476, della legge n. 147/2013 interviene sugli artt. 10 del d.P.R. n. 170/2007 e 11 del d.P.R. n. 163/2002 che regolano l'orario di lavoro del personale delle forze di polizia e che determinano l'orario settimanale in 36 ore.
Le disposizioni oggetto dell'interpretazione disciplinano i benefici connessi all'attività prestata nei giorni deputati al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, prevedendo il diritto al recupero e alla corresponsione di un'indennità, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
In tali norme, oggetto dell'intervento interpretativo, non viene espressamente menzionato il lavoro straordinario, ma, essendo previsto il compenso per la sola prestazione ordinaria, il lavoro straordinario viene evocato proprio in quanto escluso.
Il trattamento da riservare alle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario era suscettibile di una duplice possibilità interpretativa: facendo riferimento alla durata dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui al comma 1 dei suddetti articoli, il parametro di computo delle ore di straordinario sarebbe stato settimanale, mentre, valorizzando il termine “giornaliero”, utilizzato dai commi 3 e 8, rispettivamente, degli artt. 10 e 11 suindicati, il parametro dell'orario risulterebbe riferito solo alle ore eccedenti il servizio prestato nella giornata festiva.
L'intervento legislativo ha, quindi, una reale portata interpretativa, avendo esso avuto il compito di dirimere un'incertezza e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l'orario settimanale.

In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 424/1993: va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo.
Avv. Antonino Sugamele

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