Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Nozione – Radiodiffusione pubblica – Finanziamento mediante un canone legale obbligatorio.
EU:C:2016:470, C-11/15
22 GIUGNO 2016
L'art. 2, punto 1 Sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un'attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
Il canone è sempre dovuto per il semplice possesso di un qualsiasi apparecchio per la ricezione dei programmi radiofonici, al di là dell'uso fattone, poiché non vi è alcun nesso tra il servizio pubblico e l'obbligo del cittadino di pagare il canone, non essendovi alcuno scambio di prestazioni, né il saldo è imposto da un contratto: è un mero obbligo di legge (EU:C:2014:185, 2011:700 e 2009:671). Non si può invocare nemmeno di non ascoltare i programmi delle reti statali. Si noti l'analogia col nostro Canone Rai, sinora dovuto anche per il possesso di pc, tablet od altri strumenti atti a recepire il servizio televisivo, ma con la nuova normativa che ne impone il saldo in bolletta dal 1/7/16 è dovuto solo se si possiede una TV.
28-06-2016 12:06
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