Obbligazioni pecuniarie. Luogo dell'adempimento.
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 13 settembre 2016 n. 17989
Per le Sezioni unite civili, va confermato l'orientamento più risalente nel tempo, che richiede l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, per la qualificazione dell'obbligazione come portabile, per gli effetti degli articoli 1182, terzo comma, del Codice civile (adempimento a domicilio del creditore) e 20 del Codice di procedura civile (competenza del giudice del luogo dove deve essere seguita l'obbligazione).
14-09-2016 14:06
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