Norme della Regione Abruzzo – opere per le quali è stata negata l’intesa – previsione che la soluzione per la quale vi è stato il diniego sarà valutata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione, al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base del diniego e che abbia minore impatto ambientale e sismico – illegittimità costituzionale parziale.
L'art. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 40/2014, nella parte in cui ha inserito l'art. 1.1 nella legge della Regione Abruzzo n. 2/2008, definisce unilateralmente le modalità di superamento del dissenso regionale in ordine al raggiungimento dell'intesa necessaria allo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione delle infrastrutture energetiche.
La norma censurata, pertanto, vìola la competenza legislativa statale a stabilire i principi fondamentali nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e contrasta con le esigenze unitarie, di cui all'art. 118, primo comma, Cost., sottese alla definizione dei procedimenti di localizzazione e realizzazione delle infrastrutture energetiche, con la conseguente compromissione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 331/2010: la disciplina normativa di tutte le forme collaborative e dell'intesa stessa spetta al legislatore statale anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia.
19-06-2016 14:15
Richiedi una Consulenza