Normativa nazionale contraria a una direttiva – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Ruolo del giudice nazionale.
Il principio generale della non discriminazione in ragione dell'età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE (par condicio in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un'indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell'ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione. Il diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell'ambito di applicazione di detta direttiva è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un'applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell'età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall'applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell'UE di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell'UE possono rimettere in discussione tale obbligo.
La lite principale riguarda un dipendente ed una PA circa la possibilità di ottenere un'indennità speciale di licenziamento anche se il lavoratore licenziato ha raggiunto l'età pensionabile, che sarebbe l'unica entrata spettantegli. La presente causa ha oggetto la lite tra i privati che dovrebbero versare al dipendente tale indennità. I principi di diritto sottesi a questa massima sono già stati codificati dalle EU:C:2015:635, 2010:21, 600 e 2005:709. Si citi anche un altro analogo caso deciso dalla EU:C:2016:391, C-122/15 del 2/6/16 in cui l'imposta suppletiva dei redditi derivanti da una pensione di vecchiaia rispetto a quelli salariali, prevista dalla legge finlandese, non rientra nell'ambito di applicazione della D.2000/78 e dell'art.21 Carta di Nizza, non rientrando quindi nell'ambito delle discriminazioni in base all'età.
23-08-2016 23:17
Richiedi una Consulenza