Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Evento dannoso – Negligenza dell’avvocato alla redazione di un contratto – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
L'art. 5, punto 3 Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non può essere considerato quale «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell'attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro. Nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto.
Si tratta di una controversia tra la Universal, con sede in Olanda ed una ditta ceca: avevano pattuito l'acquisizione immediata del 70% di questa casa discografica ed il successivo 30% in seguito. Per un errore commesso dal team di avvocati cechi, che curava la vendita, non sono state trascritte correttamente le indicazioni della holding sì che ha dovuto pagare un prezzo nettamente superiore (il prezzo era stato parametrato sulle azioni ed era 5 volte superiore a quello pattuito). La lite perciò dovrà essere risolta dai giudici cechi (EU:C:2015:37 e 574 nelle rassegne del 29/1 e11/9/15).
19-06-2016 14:39
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