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Sentenza

Libera circolazione e libertà di soggiorno delle persone e dei lavoratori – Imposta sul reddito – Pensione di vecchiaia – Credito d’imposta per pensionati – Condizioni d’attribuzione – Possesso di un certificato per la ritenuta d’imposta rilasciato dall’amministrazione nazionale.
Libera circolazione e libertà di soggiorno delle persone e dei lavoratori – Imposta sul reddito – Pensione di vecchiaia – Credito d’imposta per pensionati – Condizioni d’attribuzione – Possesso di un certificato per la ritenuta d’imposta rilasciato dall’amministrazione nazionale.
Gli artt. 21 TFUE e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riserva il beneficio del credito d'imposta per pensionati ai contribuenti in possesso di un certificato di ritenuta d'imposta.

Sono due coniugi lussemburghesi, di cui uno gode di una pensione di vecchiaia olandese, poiché ha lavorato per una nota holding del petrolio di quel paese: non ha potuto godere degli sgravi perché l'AGE lussemburghese non gli aveva rilasciato il certificato di ritenuta d'imposta, essenziale per richiedere il credito d'imposta e le altre agevolazioni previste per legge. LA CGUE ha recentemente ribadito come negare detrazioni ed agevolazioni fiscali ad un cittadino che ha prestato lavoro all'estero sia una discriminazione indiretta e leda la libertà di movimento e di soggiorno ex art. 45 TFUE (EU:C:2015:766, C-241/14 nella rassegna del 20/11/15). La CGUE ha stigmatizzato anche le leggi greche che concedono gli sgravi fiscali sulle imposte di successione solo ai residenti evidenziando come ciò violi gli artt. 63 TFUE e 40 Accordo sullo spazio economico del 1992: EU:C:2016:359, C-244/15.
Avv. Antonino Sugamele

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