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Sentenza

Legittimo impedimento: ai fini del rinvio il difensore non ha l’onere di nominare un sostituto per l'impedimento derivi da ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore.
Legittimo impedimento: ai fini del rinvio il difensore non ha l’onere di nominare un sostituto per l'impedimento derivi da ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore.
Legittimo impedimento. Il 21 luglio 2016 è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione una questione controversa relativa al legittimo impedimento. Si chiedeva, infatti, se ai fini del rinvio dell'udienza, il difensore abbia l'onere di nominare un sostituto quando l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e anche documentato, derivi da ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore. Si chiedeva, altresì, se il suddetto principio di diritto possa applicarsi anche nel giudizio camerale di appello di cui all'art. 599, comma 1, c.p.p..
Richiamando gli artt. 102, 127, 420-ter, comma 5, 443, comma 4, 484 e 599, comma 1, c.p.p., il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ritiene, in riferimento al primo quesito, che la risposta sia negativa. La Corte ha infatti chiarito che «resta fermo, ai fini del rinvio dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento». Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, la soluzione adottata è da ritenersi affermativa.
Avv. Antonino Sugamele

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