Le parti devono sempre potere presenziare all’udienza e ribattere alle censure ex adverso.
Con un contratto di mutuo, assistito dalla garanzia ipotecaria su due immobili di loro proprietà, prestò €.30000 ai coniugi G. Adì il tribunale per il suo rimborso e il G.I. ordinò l'adempimento del contratto. Su questa sentenza sì è fondata l'esecuzione forzata, contestata ed annullata dall'AGE dato che, per un'altra sentenza definitiva, i coniugi avevano perso il diritto di proprietà dei beni ipotecati. Il suo appello fu rigettato, perché all'udienza fissata, malgrado l'assenza di entrambe le parti e la richiesta, non presa minimamente in considerazione, di rinviarla per motivi di salute e di voler nominare un nuovo legale più esperto in materia, fu emessa la sentenza: gli sposi avevano depositato una memoria, che non fu comunicata al ricorrente, su cui si è basata la stessa.
Le Corti interne hanno commesso una doppia e distinta violazione del diritto all'equo processo, indipendentemente se le loro omissioni abbiano danneggiato o meno le parti. Nella fattispecie, pur non essendoci un obbligo di avvertire le parti del deposito, esse devono sempre essere messe nella condizione di consultare gli scritti difensivi prodotti ex adverso per contestarli. Inoltre non c'erano ragioni valide per pronunciarsi inaudita altera parte né per negare il rinvio chiesto per motivi documentati e legittimi: violati i diritti di difesa, al contraddittorio e tutte le garanzie processuali. Le autorità interne e le Corti sono quindi venute meno ai loro doveri di assicurare il rispetto dell'equo processo e della buona amministrazione della giustizia (Trancikova c. Slovacchia del 13/1/15 e Meftah ed altri c. Francia [GC] del 2002). Dato che la legge interna consente la possibilità di chiedere una revisione di questa sentenza non sono riconosciuti i danni morali.
31-01-2016 18:44
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